– di Mario Dusi.

Da febbraio 2019 le Autorità di Polizia italiana intervengono con particolare severità in applicazione dell’articolo 93 del Codice della Strada (come recentemente modificato), il quale prevede che è vietato – a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni – circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

La stessa norma prevede inoltre che nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing da parte dell’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea (che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva), a bordo del veicolo deve essere custodito un documento sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

In mancanza di tale documento la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

Gli aspetti pratici di questa norma comportano il fatto che società non italiane che non abbiano in Italia una sede secondaria ma abbiano dei venditori ivi residenti, possono concedere ai medesimi vetture della casa madre con targa straniera, solo a fronte della esistenza un documento (contratto) recante data certa.

Ricordiamo che la data certa in Italia si considera esistente attraverso la autentica di una firma da parte di un notaio, o anche con l’invio di una raccomandata AR, o con invio di una posta elettronica certificata (cosiddetta PEC), peraltro tipo di e-mail non nota all’estero.

Il documento di cui sopra sarà da tenere in auto e da rammostrare alla Polizia Stradale; in mancanza le sanzioni previste vanno da un minimo di 712 Euro ad un massimo di 2.848 Euro, oltre al fatto che la Polizia comunicherà immediatamente alla Motorizzazione Civile (competente per territorio) l’ordine di immediata cessazione della circolazione del veicolo nel territorio italiano ed il fermo amministrativo dello stesso!

Qualora privati non italiani dovessero avere immobili in Italia non potranno più chiedere la cortesia ad amici di venirli a prendere con ridetta vettura nei vari aeroporti, rischiando i medesimi di vedersi bloccare dalla Polizia Stradale e essere il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Questa norma intende, naturalmente, limitare l’uso di vetture con targa straniera in Italia laddove quelle vetture non pagano tutte le varie tasse previste in Italia per la circolazione dei veicoli.

Per tutta la clientela dei Paesi di DACH, e anche del resto d’Europa risulta dunque necessario valutare come evitare i rischi e le relative sanzioni previste dalla norma.