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– Di Mario Dusi. In tema di notifica di atti civilistici nello spazio giuridico europeo, sussistono sempre grossi dubbi su come il convenuto debba comportarsi quando si vede recapitare un atto giudiziario.

La Corte di Giustizia (le cui decisioni troppo spesso anche gli avvocati non leggono!) con sentenza in causa C-7/21 ha fatto precisa chiarezza in tema, statuendo che:

“Ai sensi dell’art. 8 par. 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, il destinatario di un atto da notificare o comunicare può rifiutare di riceverlo qualora tale atto non sia redatto accompagnato da una traduzione in una lingua che esso comprende o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se del caso, in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si deve procedere alla notificazione o alla comunicazione, lingue che il destinatario dovrebbe padroneggiare.

Tale facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare costituisce un diritto del destinatario di detto atto, che egli può esercitare sia al momento della notificazione o della comunicazione di detto atto, sia entro una settimana, a condizione che rispedisca indietro, entro tale termine, lo stesso atto.

Tale diritto di rifiutare la ricezione di un atto da notificare o da comunicare consente di tutelare i diritti della difesa del destinatario di tale atto, nel rispetto dei requisiti di un equo processo, sancito dall’art. 47, secondo comma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, sebbene il regolamento (CE) n. 1393/2007 sia volto anzitutto a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e a garantire una buona amministrazione della giustizia, detti obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, il rispetto effettivo dei diritti della difesa dei destinatari degli atti di cui trattasi (punti 34-36).

Il diritto del destinatario di un atto da notificare o da comunicare di rifiutarlo corrisponde alla scelta informata del ricorrente di non procedere alla previa traduzione di tale atto. Infatti, conformemente all’art. 5 par. 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007, spetta all’organo mittente richiamare l’attenzione del ricorrente sul rischio di un eventuale rifiuto di ricezione da parte del destinatario di un atto che non sia redatto in una delle lingue indicate all’art. 8 di tale regolamento. Spetta tuttavia al ricorrente decidere se occorra far tradurre l’atto in questione, ciò di cui questi deve peraltro sostenere il costo, conformemente all’art. 5 par. 2 di detto regolamento.”

Naturalmente ora si dovrà fare riferimento (per ciò che attiene alle notifiche) al nuovo Regolamento (UE) 2020/1784 che mira ad accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali, ma che presenta (in via pratica) nella maggior parte dei casi tematiche uguali alle precedenti norme UE.