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di Mario Dusi – La sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito (prevista quale sanzione per illeciti amministrativi dipendenti da reato dall’art. 9, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 231/2001) può riguardare anche una sola autorizzazione: è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 09.11.2023, n. 47564.

Il caso di specie riguardava una società di trasporti, i cui associati (tutti ricoprenti ruoli all’interno dell’azienda) avevano posto a carico dei clienti, tramite documentazione falsa, costi e spese doganali superiori agli esborsi effettivamente sostenuti.

Il G.i.p. investito della questione aveva disposto, in sede cautelare, l’interdizione dell’esercizio dell’intera attività d’impresa per la durata di sei mesi.

Il Tribunale, tuttavia, aveva sostituito la misura cautelare dell’interdizione con quella della sospensione delle sole autorizzazioni doganali rilasciate alla società (sempre per sei mesi), in quanto maggiormente proporzionata alla portata dell’illecito.

In sede di ricorso per cassazione, il P.M. lamentava erronea applicazione della legge, affermando che le autorizzazioni, licenze e concessioni di cui all’art. 9, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 231/2001 dovessero identificarsi esclusivamente nei provvedimenti che legittimano, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività d’impresa.

La Suprema Corte dichiarava tale motivo infondato.

Una tale interpretazione, spiega infatti la Corte, non solo contrasta con il tenore letterale della norma, che limita la sua portata ai provvedimenti “funzionali alla commissione dell’illecito”, ossia “idonei a sviare l’attività imprenditoriale dalla necessaria cornice di legalità nella quale si deve svolgere”, ma renderebbe, inoltre, la lettera b un mero duplicato della precedente lettera a della norma (che prevede tra le sanzioni interdittive proprio l’interdizione dall’esercizio dell’attività), con ciò venendo meno al principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Anche con questa sentenza la Suprema Corte delimita la portata delle sanzioni interdittive che, come gli operatori del settore ben sanno, possono mettere definitivamente in ginocchio un’azienda.