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– di Mario Dusi. L’installazione di impianti agro-voltaici può essere autorizzata con la Procedura Abilitativa Semplificata anche nel caso in cui la loro potenza sia superiore a 1 MWp; è quanto chiarito dal Ministero della sicurezza energetica con parere del 9 agosto 2023.

Tale limite di potenza, precisa infatti il MASE, rileva, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 28/2011, solo nell’ipotesi di applicazione della P.A.S. “ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse”.

Nel caso di impianti agro-voltaici, invece, l’unica condizione necessaria (prevista al successivo comma 9 bis) è che gli stessi “distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”.

La destinazione d’uso dell’area, aggiunge il MASE, non può essere dedotta dalla mera presenza di un immobile adibito allo svolgimento di una specifica attività, essendo invece rinvenibile esclusivamente nell’ambito delle prescrizioni disposte dagli strumenti urbanistici vigenti nel territorio e diretti alla pianificazione urbanistica.

A titolo di esempio, la semplice presenza di una centrale elettrica in una determinata zona può far sorgere la presunzione che quell’area sia a destinazione industriale, ma tale presunzione dovrà essere necessariamente comprovata da quanto prescritto dagli strumenti urbanistici di cui sopra.

Il MASE conclude precisando che l’installazione di impianti all’interno delle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale “non sarà subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, in quanto considerata attività di manutenzione ordinaria”, mentre nel caso in cui l’installazione avvenga nelle zone di cui all’art. all’art. 6 comma 9 bis del D.Lgs. 28/2011, “troverà diretta applicazione la disciplina della P.A.S.

Pare, a chi scrive, una buona scelta ed una chiara interpretazione per questi specifici impianti che saranno sempre più usufruiti nel futuro.