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– di Mario Dusi.

Con il decreto legge n. 69 del 2023, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri ai fini dell’adeguamento della legislazione nazionale alle normative europee, sono cambiati i presupposti per ottenere l’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti (anche non italiani) espatriati.

Ai sensi della nuova norma, il bonus in esame spetta ai soggetti residenti all’estero quando:

  • il trasferimento è dovuto a ragioni di lavoro (presupposto già presente nella disciplina precedente);
  • gli stessi abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni;
  • gli stessi acquistino una casa che sia ubicata nel loro comune di nascita o nel comune in cui avevano la residenza o svolgevano la propria attività prima del loro trasferimento all’estero (quindi non più, come previsto precedentemente, nel comune ove avesse sede o esercitasse l’attività il loro datore di lavoro);
  • gli stessi non siano proprietari di altre case nello stesso comune in cui si trova la casa oggetto dell’acquisto agevolato, né di altre abitazioni sul territorio nazionale comprate con la medesima agevolazione.

L’articolo modificato, inoltre, non contiene più la dicitura “nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero”: l’applicabilità, pertanto, è ora estesa a qualunque soggetto che, dopo aver risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, anche se privo della cittadinanza italiana.

La norma è stata emendata anche per rimediare a sanzioni dovute alle procedure di infrazione europee; questa volta la Commissione fa un piacere a chi acquista la prima casa!