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– di Mario Dusi.

Per i vizi d’opera rispondono in solido appaltatore e direttore dei lavori: è quanto nuovamente affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22575 del 19 luglio 2022.

Secondo la Corte, qualora il committente abbia subito un danno, rientrante nell’ambito dell’art. 1669 del Codice Civile (rovina e difetti di cose immobili), la cui causa sia da ricercarsi in inadempimenti concorrenti  dell’appaltatore e del direttore lavori, questi ultimi “rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.

 Pertanto, l’appaltatore e il direttore dei lavori sono, con le rispettive azioni od omissioni, autori di un unico illecito extracontrattuale, anche se le rispettive attività si ricollegano a contratti di natura diversa, e sono, quindi, tenuti entrambi al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 del Codice Civile (responsabilità solidale).

 Si semplifica in questo modo la situazione per il committente il quale, una volta individuato che il danno è dipeso da condotte concorrenti dell’appaltatore e del direttore lavori, non sarà costretto a contestare specifiche responsabilità dell’uno e dell’altro (cosa certamente complessa) al fine di promuovere due giudizi diversi nei loro confronti, ma potrà rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno.

Un maggiore aiuto per il “consumatore” ed una chiara decisione della Suprema Corte su chi debba rispondere in questi casi.