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– di Mario Dusi.

La verifica dei requisiti necessari ai fini dell’assunzione di un lavoratore straniero nell’ambito dei decreti flussi spetta a professionisti e associazioni datoriali: è quanto stabilito dall’art. 44 del decreto legge n. 73/2022 che ha introdotto una procedura semplificata per le verifiche rimesse allo Sportello unico per l’immigrazione, relative alla regolarità, completezza e idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato di personale extra UE.

In particolare la norma ha previsto che la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate, nello stesso periodo dallo stesso datore di lavoro (tenendo conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio  economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa), sia demandata, in via esclusiva (fatti salvi eventuali controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro con l’Agenzia delle Entrate), ai seguenti soggetti:

  • professionisti iscritti nell’albo degli avvocati, dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di esito positivo delle verifiche, il professionista e l’organizzazione rilasciano un’apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Tale asseverazione dovrà essere dettagliatamente argomentata e dare evidenza, sotto la responsabilità del dichiarante, della documentazione verificata (documentazione che il professionista e l’organizzazione hanno l’obbligo di conservare per un periodo di almeno cinque anni, al fine di semplificare eventuali accertamenti).

Gli avvocati si troveranno pertanto con un nuovo incombente, nonché con la responsabilità, anche penale, che ne deriva.