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– di Laura Basso.

Con l’ordinanza n. 24420 del 03.11.2020 la Suprema Corte di Cassazione conferma il consolidato orientamento secondo il quale gli atti di istituzione e dotazione di beni in Trust liquidatorio, come in qualsiasi altra tipologia di Trust, non realizzano un trasferimento reale di ricchezza. Operando unicamente una segregazione e/o la costituzione di un vincolo di destinazione su detti beni, il trasferimento degli stessi al trustee sconta unicamente le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Al contempo, i successivi atti traslativi a cui è chiamato il trustee saranno soggetti alla tassazione ordinariamente prevista per la specifica tipologia di atto.

Con riguardo all’imposta di successione e donazione (ex art. 2 co. 47 del D. L n. 262/2006, conv. dalla L. 286/2006), la Suprema Corte ha ribadito e ulteriormente precisato che:

  1. la circostanza che il beneficiario sia individuato nell’atto istitutivo non giustifica l’immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione (Trust trasparente) non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene;
  2. la ripartizione del ricavato dagli atti traslativi posti in essere dal trustee ai beneficiari (creditori) non costituisce base imponibile ai fini di detta imposta.

Pertanto, così come già affermato anche con l’ordinanza n. 5766 depositata dalla Corte di Cassazione il 03.03.2020, il conferimento di beni in Trust liquidatorio sarà soggetto a imposta di successione e donazione in misura proporzionale solo se dall’atto istitutivo emergono chiaramente i creditori beneficiari delle successive disposizioni traslative a cui è chiamato il trustee ed è esclusa la possibilità che eventuali beni residui dalla liquidazione possano ritornare al disponente, atteso che solo in tale eventualità si realizza un trasferimento reale di ricchezza.