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– di Mario Dusi.

Nel recente solco interpretativo per una applicazione del D.Lgs. 231/2001 meno pressante, va menzionata la sentenza del GIP di Milano numero 971 del 16 luglio 2020 con la quale il medesimo di fatto ritiene non applicabile tutta la struttura legislativa del menzionato decreto alle Srl Unipersonali, laddove non ci sia (come nel caso che lo ha occupato) distinzione tra interesse dell’Ente e della persona fisica.

Di fatto ci si trovava di fronte ad una società a responsabilità limitata semplificata (prevista dall’articolo 2463 bis del Codice Civile) in cui un unico soggetto era sia socio che amministratore.

Ebbene nell’interessante sentenza, che peraltro menziona i precedenti della Suprema Corte in tema (a dire il vero non sempre univoci, soprattutto in quelli più vetusti) viene statuito appunto che, laddove non vi sia un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici nella Srl, che possa distinguersi dagli interessi diretti della persona fisica, il D.Lgs. 231/2001 non troverebbe applicazione.

Fin qui il ragionamento potrebbe essere anche accoglibile mentre la parte finale della decisione appare un po’ fuorviante.

Infatti il GIP ritiene di non applicare il D.Lgs. 231/2001 poiché “L’ente giuridico in relazione al reato presupposto fondante la responsabilità amministrativa della persona giuridica, non era davvero necessario e infungibile, trattandosi di contegno pacificamente riferibile a persone fisiche, che lo avrebbero potuto realizzare senza alcuno schermo societario”.

Se è vero da un lato che in questa fattispecie l’ipotetico soggetto che doveva sottoporre a controllo gli altri era lo stesso che svolgeva le attività (unico socio e unico amministratore), dall’altro giudicare che il reato presupposto (che in questo caso era la falsificazione di bollettini di conto corrente postale) svolto direttamente dalla persona fisica e non dalla medesima in “vece” della persona giuridica, rischia di alimentare, un meccanismo di costante esclusione di tutte le Srl (anche meglio organizzate) della applicazione della 231 se il presupposto è la possibilità del compimento del reato da parte della persona fisica.

È comunque interessante rilevare come su questa materia vi siano costanti interpretazioni necessariamente da seguire con costanza e attenzione.