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– di Fabrizio Angella.

1)         I messaggi INPS del 20 e 23 marzo 2020.

Come noto, il Decreto “Cura Italia” ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

Rinviamo il lettore a due precedenti contributi di questo Studio, che descrivono le singole misure adottate dal Governo per far fronte a dette emergenze causate dall’epidemia COVID-19.

L’Inps, istituzionalmente preposta alla gestione di queste misure di integrazione salariale, dopo aver comunicato in data 20.03.2020 che stava provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati (nel più breve tempo possibile) le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, con successivo messaggio n.1321 del 23.03.2020, informava che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO, e di assegno ordinario erano disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

Il messaggio precisava che, per quanto riguardava la domanda di assegno ordinario, al momento dell’inserimento nella scheda della causale, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”, scelta che comporterà il fatto di non dover allegare nulla alla domanda, salvo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Per quanto riguardava invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, veniva altresì precisato che nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale”, ed allegato unicamente l’elenco dei lavoratori beneficiari delle misure.

2)         La Circolare INPS n.47/2020: la struttura.

In data 28.03.2020 è infine intervenuta la Circolare 47, che illustra e fornisce chiarimenti sulle misure previste dal Governo, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto “Cura Italia”

La Circolare è strutturata con l’illustrazione delle misure previste nel Decreto, ossia:

A) La Cassa integrazione salariale ordinaria, e l’assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge n.18/2020.

B) La Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n.18/2020.

C) La disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS).

D) L’assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige.

E) La Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole.

F) La Cassa integrazione in deroga.

La Circolare prosegue fornendo:

G) le istruzioni operative e le modalità di pagamento;

H) la disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate;

I) gli adempimenti contributivi, e si conclude con

L) il rinvio istruzioni contabili.

Da ultimo, sono allegati alla Circolare la Tabella Fondo integrazione salariale da 1° gennaio 2016; il file excel con la rimodulazione del periodo e delle ore precedentemente autorizzate, e il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 marzo 2020.

3)         Breve disamina del contenuto della Circolare INPS.

La Circolare INPS descrive compiutamente tutte le misure di sostegno adottate dal Governo, e le istruzioni per potervi accedere in via telematica da parte degli interessati.

Qui un sintetico riepilogo degli aspetti caratteristici e salienti di ogni singola misura adottata dal Governo per scongiurare l’eventualità del ricorso da parte delle imprese ai licenziamenti dei propri dipendenti, peraltro “sospesi” quali collettivi e per giustificato motivo -GMO-.

3.1)      La Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”.

A) Chi la può proporre.

Possono fare domanda le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas e tutte quelle imprese che versano il contributo CIGO.

Da notare anzitutto che la domanda è retroattiva, ossia può essere presentata per periodi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, e per una durata massima di 9 settimane.

B) Come presentare la domanda.

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità telematiche, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e, come detto, per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.

L’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale.

Il periodo concesso con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita.

Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

C) Le novità introdotte relativamente all’istruttoria.

Riguardo a questo aspetto, le agevolazioni sono numerose per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

1) Non è infatti dovuto il pagamento del contributo addizionale.

2) Non si tiene conto dei limiti:

–              delle 52 settimane nel biennio mobile;

–              dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;

–              dell’ 1/3 delle ore lavorabili.

3) I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

4) Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di        effettivo lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data          del 23 febbraio 2020.

5) Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

D) Le Aziende in CIGS.

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

Si sottolinea, in particolare che le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

E) L’erogazione della prestazione.

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

3.2)      L’assegno ordinario FIS.

L’assegno ordinario è una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

A) I beneficiari.

a) Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):

lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato                       professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio,                            impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;

i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al                     trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a                copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione               totale dell’attività.

b) Per i Fondi di solidarietà di settore:

lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato                       professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai        regolamenti dei rispettivi fondi.

B) Le novità dell’istruttoria.

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, ovvero:

  1. non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
  2. non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  3. non si tiene conto dei seguenti limiti:

-limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);

-limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;

– limite di 1/3 delle ore lavorabili.

  1. I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
  2. Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
  3. Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

C) Come presentare la domanda.

La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale.

Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevale sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita.

Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i fondi di solidarietà alternativi (settori artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza, e non all’INPS.

D) La modalità di accesso.

Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

E) Le modalità di pagamento

Anche in questo caso, oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

3.3)      La Cassa integrazione in deroga COVID-19

A) I beneficiari.

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

o per un periodo non superiore a nove settimane;

o a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono soggetti esclusi:

I Datori di lavoro domestico.

I Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai        Fondi di solidarietà

I Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

B) La prestazione.

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

C) I requisiti.

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;

il contributo addizionale;

la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

D) Come proporre la domanda.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:

-il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;

-la lista dei beneficiari.

  1. E) Modalità di pagamento

Esclusivamente con pagamento diretto. Il datore di lavoro dovrà quindi inoltrare il modello “SR 41”. Merita infatti ricordare (ex art. 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015) , comma 2che il datore è tenuto ad inoltrare tutti i dati necessari entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento autorizzativo di pagamento da parte dell’INPS, ove successivo: in difetto, il pagamento della prestazione e degli oneri restano definitivamente a carico del datore di lavoro inadempiente.

Dusilaw Legal & Tax resta a piena disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Vogliate cortesemente inviare una mail a m.dusi@dusilaw.eu; f.angella@dusilaw.eu .