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– di Laura Basso.

Quale sostegno è previsto ai lavoratori per il mese di marzo?

Il DPCM n. 18/2020 ed il Decreto del Ministero del Lavoro ( di concerto con il provvedimento del MEF del 28.03.2020) prevedono il diritto ad una indennità della somma di Euro 600,00, che potrà essere corrisposto da parte dell’INPS.

Quali lavoratori autonomi hanno diritto a detta indennità?

a. Ex art. 27 del DPCM n. 18/2020, i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

b. Ex art. 28 del DPCM n. 18/2020, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

c. Ex art. 29 del DPCM n. 18/2020, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

d. Ex art. 30 del DPCM n. 18/2020, gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Tutte le indennità di cui ai punti a, b, c, e d non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

e. Ex decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, del 28.03.2020, i seguenti professionisti e lavoratori autonomi:

  • i lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • i lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

NB: Precisazioni per i lavoratori interessati all’indennità prevista dal Min. del Lavoro e MEF

L’indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Come si ottiene l’indennità da parte dei lavoratori aventi diritto?

A. I lavoratori, titolari del diritto all’indennità prevista dal DPCM n. 18/2020, in possesso del codice PIN dispositivo o dell’identificativo SPID potranno presentare la domanda telematica sul sito dell’INPS a partire dal 02 aprile 2020 (www.inps.it). La circolare INPS disciplinante le modalità di presentazione della domanda verrà emanata nei prossimi giorni.

B. I lavoratori titolari del diritto all’indennità stabilita dal decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, del 28.03.2020 potranno essere presentate agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti – che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio – a partire dal 01 aprile 2020.

1. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

2. L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità di:

a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione.

b) Non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019.

c) Non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

d) Aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito non superiore agli importi di cui ai punti e.1 ed e.2 sopra.

e) Aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui al punto e.1 sopra.

3. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

4. Gli enti di previdenza obbligatoria procederanno, previa verifica dei requisiti sopra indicati per l’ammissione all’indennità, all’erogazione della stessa in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per maggiori approfondimenti scrivete a l.basso@dusilaw.eu