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– di Niccolò Poli.

La Corte di Cassazione con la sentenza 28220/2019 conferma il consolidato orientamento in tema di risarcimento danni non patrimoniali subiti dai prossimi congiunti di vittima da mala sanità per sofferenza soggettiva di questi e mutamento peggiorativo delle loro abitudini di vita per accudire la congiunta.

La Cassazione, accogliendo il gravame presentato dai parenti della defunta (la signora a seguito della tardiva diagnosi e della successiva operazione era deceduta) nei confronti dell’ospedale e del medico, ha affermato che “il risarcimento del danno non patrimoniale può spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti… in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”.

Per gli Ermellini la prova di tale danno, sempre che ne venga fornita allegazione, “può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni” e “può essere dimostrata con ricorso alla prova presuntiva che deve essere accertata anche d’ufficio”.

Pertanto il familiare di una persona lesa dalla altrui condotta illecita può subire sia uno stato di sofferenza soggettiva sia un peggioramento delle proprie abitudini di vita ed entrambi i pregiudizi devono essere risarciti ove rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione senza che possano valere ad escludere la sussistenza del pregiudizio la circostanza che l’invalidità del congiunto non sia totale o il fatto che l’assistenza possa essere stata ripartita fra più familiari (elementi che incideranno al più sulla quantificazione).

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