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– di Mario Dusi.

La tematica qui trattata è, dal punto di vista pratico ed operativo, ricorrente per quelle società straniere che senza stabile organizzazione o base fissa in Italia incarichino comunque un dipendente (sostanzialmente con home office) della promozione per la vendita dei loro prodotti nel nostro Paese.

La domanda che si pone è se a questi dipendenti la società straniera debba versare anche le ritenute sul corrispettivo mensile (o meno).

La Agenzia delle Entrate con la risposta numero 312 del 24 luglio 2019 ha chiarito questo aspetto, indicando che la società straniera non opera in qualità di sostituto d’imposta e dunque non dovrà applicare la ritenuta alla fonte, a titolo di acconto, sui redditi di lavoro del dipendente.

Ricordando l’applicazione della circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997 numero 326 (paragrafo 3.1) la attuale risposta della Agenzia esclude espressamente le società non residenti, in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato italiano.

Naturalmente la Agenzia ricorda che, qualora il dipendente in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società dallo stesso incaricata, dovrà rivalutare l’esistenza o meno della stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa.

Tali aspetti, meramente fiscali, vengono spesso trattati dal nostro studio per una completa consulenza e pianificazione fiscale a favore delle società straniere che vogliono svolgere attività nel nostro Stato.