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– Mario Dusi.

Con una interessante e ben motivata sentenza, la Suprema Corte in data 10 maggio 2019 (numero 12544 – Sezione Lavoro) affronta due tematiche molto “calde” nell’attuale quadro dei rapporti tra le parti, fondati sul contratto di agenzia.

Innanzitutto la Suprema Corte sottolinea, ribadendo un recente precedente, che l’attività di esazione per conto del preponente ha natura di prestazione accessoria, che fonda il diritto ad una remunerazione con una autonoma indennità; viene menzionato (in motivazione) l’obbligo di stabilire uno specifico compenso aggiuntivo, non in forma di provvigioni, a favore dell’agente stesso riferendosi anche agli AEC del 26 febbraio 2002.

Nel prosieguo gli Ermellini affrontano anche la tematica relativa alla accettazione tacita e prolungata nel tempo da parte dell’agente, degli estratti conto provvigionali, trasmessi periodicamente dalla preponente, per contestare che da essi si possa desumere (anche indirettamente) l’accettazione di differenti condizioni economiche riconosciute dalla mandante per alcuni casi specifici.

La mancata contestazione degli estratti conto spiega un’efficacia limitata alla verità contabile storica e di fatto delle operazioni annotate, senza impedire la formazione di censure concernenti la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.

La motivazione esclude quindi la possibilità di una tacita rinuncia a maggiori compensi provvigionali, nonostante la rinuncia stessa possa avere anche (in diritto) una forma tacita, delineando che in quest’ultimo caso la manifestazione di volontà può trovare applicazione solo in forza di un comportamento concludente del titolare, il quale riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.

Come noto il silenzio (o l’inerzia a pretendere il proprio diritto) è fattore importante ma esso non potrà mai assurgere al ruolo di manifestazione tacita, semmai solo a quello di presunzione, se collegato ad altri elementi del rapporto contrattuale.

In buona sostanza la Suprema Corte predilige ancora la tutela dell’agente anche se va ragionato sul fatto che qualora contrattualmente venisse pattuito in maniera espressa che la mancata contestazione degli estratti conto comporta di per sé accettazione del contenuto dei medesimi, la strada per l’agente, al fine di ottenere una rivisitazione di quelle somme, apparrà ardua.