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– di Laura Basso.

Con le sentenze n. 11401 e 11402 del 30.04.2019 la Corte di Cassazione, sulla scia del’orientamento avviato con la pronuncia 21614/2016 in tema di Trust, ha ribadito che il trasferimento a titolo gratuito della proprietà di un immobile al mandatario senza rappresentanza, incaricato di procedere alla sua vendita è esente da imposta di donazione e successione in misura proporzionale in quanto non comporta alcun definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, atteso che costui, per l’adempimento del mandato, è gravato dall’obbligazione di trasferire il bene al terzo acquirente e di corrispondere al mandante il relativo prezzo.

Infatti, ai sensi dell’articolo 1719 c.c., il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, sicché l’operato trasferimento della proprietà risulta “meramente funzionale e strumentale all’adempimento della prestazione del mandatario“; il fatto che costui sia obbligato a ritrasferire, in capo al mandante, il prezzo della vendita corrisposto dal terzo acquirente, comporta che sia affievolita la base imponibile (del trasferimento a favore del mandatario), sicché deve essere applicata soltanto la tassa fissa di registro.

Inoltre, il fatto che il mandato non contempli alcun termine per la esecuzione del medesimo, né alcuna indicazione del nome del terzo acquirente non fonda l’interpretazione del negozio quale “mezzo per alienare o concedere in godimento un bene immobile eludendo la normale imposta di donazione, non ostando a ciò, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, la qualificazione giuridica impressa al negozio dalle parti, laddove la volontà di costoro è stata manifestamente quella di trasferire la proprietà del bene immobile al mandatario con tutti gli effetti giuridici connessi, compresi gli obblighi di trascrizione immobiliare. Con la conseguenza che l’eventuale intento elusivo dell’imposta sulle donazioni e successioni – non provato in fatto – debba essere ritenuto una mera illazione, la cui prospettazione non è ammissibile in sede di legittimità.

Con le citate pronunce ed in conformità al più recente orientamento, la Suprema Corte privilegia l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. 3 ottobre 2006, art. 2, co. 47 e ss., la quale, con richiamo dell’art. 53 co. 1 Cost., circoscrive l’applicazione della suddetta norma tributaria, correlandola, in senso restrittivo, al rilievo della capacità contributiva comportata dal trasferimento del bene; sicché, quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente “neutro” che non arreca un “reale ed effettivo incremento patrimoniale (al) beneficiario” meramente formale della attribuzione, “resta esclusa la ricorrenza di alcun  trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta“.