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– di Mario Dusi.

Con sentenza del 9 maggio 2011 (n. 2746), il Consiglio di Stato ha chiarito come quella del broker assicurativo rientri pienamente tra le attività professionali per cui è richiesto un alto livello di diligenza, così come previsto ex articolo 1176 comma 2 del codice civile.

Analizzando il fatto non residua alcun dubbio: il broker in questione aveva omesso di verificare che l’agente assicurativo, le cui polizze venivano intermediate, non fosse iscritto all’albo professionale degli agenti di assicurazione, esponendo il cliente ad un grave rischio. Adempimento questo “rientrante pacificamente nella ordinaria diligenza professionale” puntualizza il Consiglio. Tale omissione ha indotto l’ISVAP a provvedere con una sanzione severa: radiazione dall’albo e cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi. Inutili, quindi, le censure fatte valere dal broker prima di fronte al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato.

La figura del broker riveste un ruolo cruciale per il consumatore, infatti questi, senza la consulenza di un professionista, si troverebbe in una condizione di carenza informativa, quindi in una posizione contrattuale meno efficiente nei confronti degli agenti assicurativi: è sempre la posizione del consumatore che le Corti italiane, ma anche tutte le normative europee, mirano sempre più a tutelare!

Il broker deve garantire informazioni (come specifica anche la Cass. Civ. con sentenza del 24 aprile 2015 n.8412) su prodotti assicurativi utili al cliente assolutamente coerenti con il profilo di rischio e di intenti del contraente; nonché mettere in condizione, il cliente stesso, di poter compiere una scelta consapevole tra le diverse soluzioni disponibili.

Nel caso in esame, il broker aveva violato quel principio di buona fede in fase di formazione del contratto, il quale prevede, tra le altre, la necessità di garantire un’informativa completa al cliente non solo nella fase di esecuzione del contratto, ma soprattutto nella fase di formazione del contratto stesso.

In ultimo, sempre la Cassazione Civile (sentenza n. 12262 del 12 giugno 2015), ha sottolineato che la natura giuridica della responsabilità del broker non può definirsi precontrattuale, bensì contrattuale. I doveri di informazione, anche se preliminari alla stipula della polizza, fanno parte integrante del rapporto contrattuale. Impedire che il cliente possa assumere una scelta consapevole condanna il broker al risarcimento del danno e dunque il “peso” della prova (a contrario) è tutto in capo al broker!

Il nostro studio da anni segue svariati gruppi e società di brokeraggio, fornendo la necessaria consulenza pre – e contrattuale per una maggior tutela (soprattutto preventiva) di questa importante figura professionale.

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