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– di Niccolò Poli.

In tema di avvalimento e delle relative cause di esclusione da una procedura di gara pubblica, ove quest’ultimo non venga prestato in maniera corretta, torna il TAR Campania con la sentenza n. 5341/2018.

La vicenda prende le mosse da una gara d’appalto indetta dalla Città Metropolitana di Napoli ove, nel proprio disciplinare di gara, veniva previsto, tra i necessari requisiti di capacità tecnica e professionale, “l’aver effettuato – a regolare d’arte – negli ultimi tre anni … uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad almeno Euro 1.000.000,00”.

Orbene la società X presentava la propria partecipazione al bando prevedendo l’avvalimento da parte della società Y proprio di quei requisiti a prima facie meramente economico-finanziari, senza tuttavia indicare in modo specifico e preciso i requisiti tecnici forniti dall’impresa ausiliaria né le specifiche risorse messe a disposizione da quest’ultima.

Atteso quanto sopra la Stazione Appaltante procedeva all’esclusione della società X per mancata corretta qualificazione del contratto di avvalimento il quale non era, ad avviso di quest’ultima, meramente un avvalimento di garanzia bensì un avvalimento operativo.

Prevedeva difatti il disciplinare di gara, oltre al requisito meramente finanziario di un fatturato minimo per tali servizi, anche di aver svolto i medesimi “a regola d’arte”, con tutto quanto ne consegue in termini di capacità professionale e tecnica.

In tale fattispecie, afferma la sentenza in esame, si era pertanto proprio in presenza di un avvalimento operativo che, a differenza di quello meramente di garanzia (per il quale è sufficiente mettere a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria), necessita che vengano indicati specificatamente quali siano i mezzi tecnici e professionali che vengono messi a disposizione per la corretta esecuzione dell’appalto.

La non corretta indicazione di tali requisiti all’interno del contratto di avvalimento pertanto ne inficia la sua validità con ciò comportando che, ove presentato in sede di partecipazione al bando di gara, tale carenza non possa essere sopperita neppure attraverso il soccorso istruttorio, dovendo tali contratti essere validi sin dal principio, con impossibilità di integrazioni postume.

Allo stato pertanto, con tale sentenza non solo si pone in luce nuovamente la differenza sussistente tra il contratto di avvalimento c.d. di garanzia rispetto a quello c.d. operativo, ma si evidenzia come sia sempre necessaria una corretta lettura dei disciplinari di gara al fine di evitare una eventuale esclusione dalla medesima per carenze documentali non rimediabili attraverso il soccorso istruttorio ma evitabili attraverso una consulenza preventiva da parte di un team di professionisti.

Per questo lo studio legale DusiLaw si impegna da sempre ad affiancare i propri clienti al fine di accompagnarli correttamente nelle proprie scelte ed evitare inutili costi di giudizio e/o irreparabili conseguenze per la eventuale mancata aggiudicazione di appalti.

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