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– di Laura Basso.

Con ordinanza del 16 luglio 2018, la III Corte d’Appello di Venezia ha riconosciuto l’efficacia giuridica in Italia – ex art. 67 della L. 218/1995 – di una sentenza canadese attributiva della paternità genitoriale al coniuge biologico del padre di un bambino nato all’estero mediante fecondazione assistita (pur in assenza dei presupposti della paternità, trattandosi di soggetti dello stesso sesso), con il conseguente obbligo di integrazione dell’atto di nascita mediante l’indicazione del coniuge legalmente dotato di responsabilità genitoriale, il tutto riconoscendo che non sussiste alcun contrasto con l’ordine pubblico internazionale interno.

La pronuncia accoglie il ricorso di una coppia omosessuale di cittadini italiani, legalmente unita in matrimonio in Canada con atto trascritto in Italia, avverso il rifiuto opposto, dall’ufficiale di stato civile di un comune italiano, alla trascrizione, nei registri dello stato civile, della doppia genitorialità del figlio nato mediante maternità surrogata in Canada, all’atto di nascita registrato come figlio di uno solo dei cogenitori, successivamente integrato – con sentenza della Suprema Corte della British Columbia – con indicazione di entrambi i genitori legali.

La Corte ha proceduto alla verifica degli effetti del provvedimento canadese in rapporto ai principi dell’ordine pubblico internazionale (Cass. S.U. 16601/2017), a sua volta in rapporto all’ordine pubblico interno, accertando l’assenza di contrasto tra il provvedimento Canadese e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Costituzione, da un lato e dai Trattati fondativi, dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dall’altro.

Afferma, infatti, la Corte come la mancanza, nel sistema delle fonti interne, della previsione del matrimonio tra soggetti dello stesso sesso e dell’attribuzione,  ad entrambi, della potestà genitoriale del minore nato dalla procreazione assistita, indica una diversità di discipline sostanziali a cui però si affianca l’esistenza di un principio superiore e irrinunciabile dell’assetto costituzionale o dell’ordinamento dell’Unione, determinati ad assicurare al minore, la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applicabile ed in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari ed al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale, garantendo la crescita, l’equilibrio affettivo e la realizzazione della persona.

Prosegue la Corte ribadendo non solo come tali principi siano riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 272 del 18.12.2017), ma altresì che non possa ricondursi all’ordine pubblico la previsione che il minore debba avere genitori di sesso diverso, atteso che, nel nostro ordinamento, è contemplata la possibilità che il minore abbia due figure genitoriali dello stesso sesso nel caso in cui uno dei genitori abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso ex art. 4 della L. 164/1982.

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