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– di Mario Dusi.

Come si è già avuto modo di commentare come in assenza di legislazione in tema di Trust in Italia le “linee principali” vengono dettate dalla Suprema Corte.

Fra i vari temi quello della tassazione del Trust è (e rimane) essenziale, anche ai fini del “decollo” in Italia di questa fattispecie che è molto utile, soprattutto per gestire e organizzare i patrimoni privati, aziendali ed anche immobiliari.

Con la sentenza sopra menzionata la Suprema Corte n. 15469-2018, mantenendo l’interpretazione di due importanti precedenti (ossia la sentenza 21614/2016, nonché 975/2018) chiarisce nuovamente – contrariamente a quanto assunto dall’Agenzia delle Entrate – che il Trust non rappresenta un atto avente per oggetto una prestazione di contenuto patrimoniale, cui dovrebbe applicarsi in via residuale l’imposta in via proporzionale del 3% (naturalmente al momento della costituzione del medesimo) poiché, per operazioni di carattere patrimoniale, ove viene fissata la base imponibile da tassarsi in via proporzionale, si deve avere riguardo esclusivamente “all’ammontare” dei corrispettivi in danaro pattuiti per l’intera durata del contratto.

La Suprema Corte, dunque con l’ultima decisione sottolinea come nel caso del Trust, non essendovi alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del Trustee, non può parlarsi di operazione a carattere patrimoniale, tale da essere soggetta all’imposta voluta dall’Agenzia delle Entrate in via proporzionale; specifica poi la Suprema Corte come lo stesso ragionamento valga anche per l’imposta ipotecaria e catastale.

In sostanza il concetto di patrimonialità non può intendersi in senso civilistico (ai sensi degli articoli 1174 e 1321 Codice Civile), come mera suscettibilità di valutazione economica della prestazione, bensì come prestazione a fronte della quale figura la pattuizione di corrispettivi in danaro.

Pertanto il Trust deve essere assoggettato all’imposta in misura fissa e non proporzionale.

Questo studio, e lo scrivente, si augurano che tale interpretazione non cambi in futuro, favorendo così sempre di più l’uso del Trust nel nostro Paese.