+39 02 55188121 staff@dusilaw.eu

– Avv. Mario Dusi  &  Avv. Gabriella Crosariol.

Introduzione

La nuova legge n. 179 del 30.11.2017 sulla tutela del c.d. “whistleblowing”, ovvero la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità (di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) è stata pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale il 14.12.2017 ed entra in vigore il 29.12.2017, ampliando la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ed introduce altresì la necessità di modificare i Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dal D. Lgs. 231/2001, proteggendo così anche i lavoratori del settore privato.

La nuova legge si compone di soli tre articoli, di cui:

  • L’art. 1 tutela il dipendente pubblico che pone in essere segnalazioni.
  • L’art. 2 tutela i soggetti apicali e sottoposti nel settore privato, andando ad ampliare i requisiti necessari in riferimento ai Modelli di Gestione ed Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001.
  • L’art. 3 reca norme ad integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale.

In ambito pubblico

La nuova legge amplia la tutela del dipendente pubblico, che segnala illeciti, modificando il  T.U. sul Pubblico Impiego (D. Lgs. 165/2001). Viene così intensificata la protezione della trasparenza e la lotta alla corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione, vietando espressamente sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altre misure ritorsive, che arrechino effetti diretti o indiretti negativi a colui che ha segnalato o denunciato alle autorità competenti (responsabile della prevenzione e trasparenza; Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC-; autorità giudiziaria ordinaria o contabile) l’illecito di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

E’ inoltre previsto che l’ANAC debba fornire linee guida sulle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni, che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni, con la relativa documentazione.

Sono statuite sanzioni pecuniarie da 5.000 Euro a 30.000 Euro a carico di chi adotta misure discriminatorie o ritorsive contro gli autori di tali segnalazioni.

Il gravoso onere probatorio di dimostrare che dette misure sono state motivate da ragioni estranee alla segnalazione è posto a carico dell’amministrazione pubblica, altrimenti le misure adottate risultano nulle; ad esempio il segnalante licenziato ingiustamente viene immediatamente reintegrato nel posto di lavoro.

In ambito privato

E’ stata introdotta la necessità di adeguare i Modelli di Organizzazione e Gestione ex. D. Lgs. 231/2001, che devono venire aggiornati, prevedendo più di un apposito canale di whistleblowing, che consenta ai soggetti apicali e sottoposti, all’interno dell’azienda (ed enti in genere), di presentare segnalazioni circostanziate, in relazione alla violazione del Modello (ex D. Lgs. 231/2001), di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle proprie funzioni svolte.

Il Modello (ex D. Lgs. 231/2001) dovrà inoltre includere un sistema disciplinare, con apposite sanzioni, contro chi viola le misure a tutela del segnalante. Viceversa dovranno venire previste anche sanzioni a carico di chi effettua, con dolo e colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

La tutela del contrapposto interesse al segreto

Per regolare e contemperare il contrapposto interesse al segreto ed interesse alla segnalazione, la nuova legge limita il trattamento delle segnalazioni come segue:

  • I consulenti, che sono soggetti al segreto professionale, dovuto a rapporti di consulenza professionale o di assistenza dell’ente, non hanno l’obbligo di effettuare segnalazioni (esclusi sono quindi avvocati, commercialisti e revisori contabili).
  • Qualora l’organo deputato a ricevere le segnalazioni venga a conoscenza di segreti aziendali, professionali o d’ufficio, questi non può rivelare tali segreti, in modo eccedente rispetto alla finalità di eliminare l’illecito in questione, inoltre questi deve osservare l’obbligo di rimanere all’interno del canale di comunicazione appositamente predisposto a tal fine dal Modello (ex D. Lgs. 231/2001).

Conclusioni

La nuova legge a tutela del whistleblowing è stata accolta con grande entusiasmo. Benché allo stato in Italia non ci siano ancora strutture adatte ad offrire una completa tutela dell’anonimato del segnalante, a nostro avviso questa legge è da recepire ed interpretare come un concreto passo in avanti verso la trasparenza e la lotta contro la corruzione, sia nei settori pubblico e privato.

A conferma dell’importanza di tale legge, il nostro legislatore ha adottato, anche in questo caso, il metodo che recentemente utilizza per rafforzare e focalizzare i propri interventi legislativi, ossia è intervenuto sul D. Lgs. 231/2001 !

Per approfondimenti in materia potete contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

m.dusi@dusilaw.eu  –  g.crosariol@dusilaw.eu