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– di Mario Dusi

È in vigore dal 18 gennaio 2017 il Regolamento 655/2014 del Parlamento Europeo che prevede la possibilità di richiedere (ed auspicabilmente ottenere), sia con un titolo esecutivo a mani ma anche nel caso in cui il titolo esecutivo ancora non esista, un sequestro sui conti correnti del debitore nella Unione Europea.

Nel caso in cui il creditore non abbia ancora avviato alcun procedimento, i Magistrati chiederanno la costituzione di una garanzia, mentre nel caso in cui il creditore vanti già un titolo la garanzia non è obbligatoria, ma a discrezionalità del Giudice.

La domanda deve essere posta ai Giudici dell’Esecuzione dello Stato in cui il debitore ha la residenza ed in cui il medesimo ha i propri conti bancari.

In tal senso il Regolamento, che è molto preciso nel prevedere anche questi aspetti, regolamenta la richiesta di informazione sui conti bancari, indicando come ogni Stato dell’Unione debba organizzare un proprio sistema informativo, in ordine alla consistenza dei conti correnti bancari, per poter rispondere alle richieste del creditore che ottiene il sequestro.

Il Regolamento stabilisce anche una tempistica molto breve dei Giudici nel provvedere, rispetto all’istanza di sequestro, ossia 10 giorni lavorativi successivi al deposito nel caso in cui il creditore non abbia già un titolo e 5 giorni lavorativi nel caso in cui il titolo invece esista.

Naturalmente il Regolamento non prescrive i presupposti di diritto per ottenere il sequestro, lasciando la valutazione ai singoli ordinamenti giuridici degli Stati di esecuzione; va da sé che il Giudice, qualora abbia dei dubbi sull’istanza potrà convocare il richiedente.

Tutta la procedura viene svolta inaudita altera parte; solo dopo l’eventuale ottenimento del sequestro vi sarà l’obbligo di notifica al debitore.

Naturalmente il Regolamento prevede anche mezzi di impugnazione nel caso di rigetto dell’istanza e altresì prevede che l’istanza per sequestro possa essere richiesta anche senza l’ausilio di un avvocato.

Peraltro, per mantenere l’efficacia dell’eventuale sequestro concesso, il Regolamento prevede l’immediata instaurazione della causa di merito per la quale, come noto, invece l’avvocato è necessario.

Questo sistema, totalmente nuovo e potenzialmente molto importante (quando avvocati e magistrati lo conosceranno a fondo) sarà certamente un’ottima opportunità per una maggior tutela dei crediti a livello europeo.