– di Laura Basso.

La Legge 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, recante “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, ha introdotto, nell’ordinamento, importanti istituti giuridici finalizzati, contestualmente, alla tutela dell’esigenza di incentivare il finanziamento all’impresa, consentendo una garanzia sui mezzi di produzione e sulle merci, oltre che della più concreta soddisfazione dei crediti, in tempi certi.

Detta norma ha istituito, tra gli altri, una nuova forma di diritto reale di garanzia a tutela dei creditori, rappresentata dal “pegno mobiliare non possessorio”, figura speciale rispetto all’istituto generale del pegno, poiché applicata ai crediti inerenti l’esercizio dell’impresa e caratterizzata dalla mancanza dello spossessamento del bene pignoratizio, circostanza che, nell’istituto generale, assicura la “pubblicità” della garanzia nei confronti dei terzi, sottraendo il bene alla disponibilità del debitore.

Il debitore (necessariamente imprenditore, iscritto nel Registro delle Imprese) può, mediante contratto stipulato in forma scritta (richiesta ad substantiam), costituire un pegno non possessorio, per garantire crediti concessigli, presenti o futuri,  determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa. Detto pegno può essere costituito su crediti e/o su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa (ad eccezione di quelli registrati), presenti o futuri, determinati o determinabili, anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo, come, ad esempio, singoli macchinari e/o beni di produzione.

Poiché il ridetto pegno non comporta lo spossessamento e può essere costituito anche per crediti futuri, la tutela dei creditori viene garantita dalla necessaria iscrizione del pegno medesimo, presso il nuovo registro informatizzato dei pegni non possessori, che sarà istituito, prossimamente, presso l’Agenzia delle Entrate. La pubblicità costitutiva sarà di durata decennale e comporterà l’opponibilità ai terzi, nelle procedure esecutive ed in quelle concorsuali.

La nuova legge stabilisce inoltre che, ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o, comunque, a disporre, dei beni gravati da pegno. Attraverso l’esercizio di detta facoltà, il pegno si trasferisce dal bene, al prodotto della trasformazione, rappresentato dal corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo, acquistato con detto corrispettivo (c.d. revolving), senza che ciò comporti costituzione di nuova garanzia.

Unica eccezione alla regola: il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto del bene destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito da riserva di proprietà o da pegno, anche non possessorio, successivo, a condizione che il pegno “speciale” di costoro, sia iscritto nel registro sopra menzionato e che, al momento dell’iscrizione, il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.

In relazione all’escussione del pegno, il creditore potrà, alternativamente:

  1. Vendere i beni oggetto del pegno (tramite procedure competitive non tipizzate pubblicizzate ex art. 490 c.p.c. e dopo aver informato il terzo datore di garanzia), trattenendo il corrispettivo a soddisfazione del proprio credito, fino a concorrenza della somma garantita e restituire l’eccedenza.
  2. Escutere il credito oggetto di pegno nei limiti della somma garantita.
  3. Locare il bene oggetto di pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza della somma garantita.
  4. Appropriarsi del bene oggetto di pegno, fino alla concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto consenta tale possibilità e stabilisca preventivamente i criteri e le modalità di stima del valore del bene in pegno e dell’obbligazione garantita.

In base a questo nuovo istituto, pertanto, nel mondo degli affari, ancorché compatibilmente con il potere contrattuale di ciascuna delle parti, il venditore/finanziatore potrà:

  1. concludere contratti di fornitura di merci o di servizi, accompagnati da un contratto di pegno non possessorio sulla merce venduta, strumento che doterà il fornitore, di una garanzia facilmente fruibile in caso di recupero del credito, poiché non sarà più necessario munirsi di titolo esecutivo, ma sarà sufficiente esercitare il diritto pegno. Inoltre, se il bene o il credito verranno sottoposti ad esecuzione forzata, il giudice autorizzerà il creditore pignoratizio, all’escussione del pegno non possessorio, sopravanzando i creditori che avranno attivato la procedura esecutiva sullo stesso bene.
  2. concedere finanziamenti e/o effettuare investimenti di capitale, garantiti da pegno non possessorio anche sul credito medesimo, costituendosi un privilegio che, se iscritto nell’istituendo registro informatizzato dei pegni non possessori e previa comunicazione, in merito a detta iscrizione, agli eventuali ulteriori titolari di pegno non possessorio, potrà essere escusso, da parte del finanziatore/investitore, con precedenza rispetto ad ogni altro creditore ancorché munito di pegno, anche non possessorio, stante l’eccezione, prevista dalla legge, a favore dei finanziamenti concesse alle aziende, per le attività inerenti l’esercizio dell’impresa.

Per la concreta attuazione di detto nuovo istituto, non resta, pertanto, che attendere la creazione del registro dei pegni possessori, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione della delega contenuta nella legge citata.