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– di Mario Dusi.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha emesso in data 8 luglio 2021 la sentenza numero 3438 con la quale, facendo riferimento ad alcuni precedenti della Suprema Corte di Cassazione, ha definitivamente confermato che l’Irap maggiorata, prevista per le imprese di assicurazione (6,82%), non può essere applicata ai broker assicurativi: a questi va applicata l’aliquota ordinaria (pari al 4,82%)!

La Commissione Tributaria ha dunque riconosciuto pacificamente che il broker assicurativo adempie ad una attività che precede la messa in contatto tra assicuratore e cliente, svolgendo un’attività di impresa commerciale autonoma ed indipendente rispetto alle imprese di assicurazione.

Pertanto non può trovare legittima applicazione l’aliquota maggiorata dell’Irap, che è giustificata solo ed esclusivamente nel settore assicurativo ed in relazione ai proventi derivanti dai premi assicurativi, calcolati sulla base di criteri statistici di ripartizione del rischio.

Davvero importante questo riconoscimento esplicito per quanto attiene l’attività dei Brokers per una maggiore tutela della loro professionalità, nonché dell’impatto fiscale sui medesimi.

Dusilaw segue da più di trent’anni i Broker assicurativi ed è a disposizione per approfondire tematiche in ordine alla attività dei medesimi.