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– di Niccolò Poli.

Si prevede una procedura ad hoc per l’obbligo vaccinale per gli operatori del settore sanitario ed adeguate misure per chi si rifiuta.

In caso di rifiuto sussiste la possibilità in capo al datore di assegnare il dipendente a diverse mansioni, ovvero di sospensione della retribuzione.

L’atto di accertamento emanato dalla ASL potrà determinare la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che comportino contatti interpersonali, in qualsiasi forma, che aumentino il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

L’Ordine professionale quindi comunicherà tale sospensione e successivamente il datore di lavoro potrà assegnare il dipendente anche a mansioni inferiori (quindi non solo diverse), applicandogli il trattamento corrispondente.

Ma se non vi sono altre mansioni?

Se non vi sono altre mansioni disponibili in presenza della sospensione non sarà dovuta la retribuzione (sotto qualsiasi forma).

Attenzione che la sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.