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– di Mario Dusi.

I concetti giuridici espressi dal D.Lgs. 231/2001 sono, all’evidenza, corretti, e risultano apprezzati e condivisi a livello internazionale, tanto che il Parlamento e il Consiglio EU intendono farli applicare anche a livello europeo.

Infatti la direttiva UE 2017/1371 (del 5 luglio 2017), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, ed il cui recepimento è previsto entro il 6 luglio 2019, si muove esattamente in questa direzione.

Detta direttiva prevede infatti la responsabilità delle persone giuridiche, e le relative sanzioni, nel caso in cui le stesse compiano gravi reati in materia di entrate (derivanti dalle risorse provenienti dall’Iva), ai danni del sistema comune dell’Iva.

Qualora errori ed omissioni siano connessi al territorio di due o più Stati Membri dell’Unione, e comportino un danno complessivo (agli enti EU) pari ad almeno 10 milioni di Euro, la direttiva ritiene responsabili le persone giuridiche in ordine a tali reati commessi a loro vantaggio da parte di qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica.

La norma EU, che a breve troverà dunque applicazione, prevede i medesimi meccanismi (come detto) previsti dal D.Lgs. 231/2001, ipotizzando la rappresentanza dell’azienda (diretta e formale, oppure legata al potere di adottare decisioni per conto della medesima persona giuridica) con illeciti svolti a vantaggio della persona giuridica stessa, e prevedendo una responsabilità basata sulla mancata sorveglianza o il mancato controllo della società, che abbia reso possibile la commissione del reato.

Non pare un caso (a chi scrive) che le sanzioni che dovranno essere poi legislativamente previste da ogni Stato Membro di questo “sistema EU”, possano essere pecuniarie (penali e non penali), volte (se del caso) anche alla esclusione dal godimento di un aiuto pubblico, alla esclusione temporanea o permanente da procedure di gare pubbliche e, infine, anche alla possibile interdizione (temporanea o permanente) dall’esercizio di attività commerciali.

La norma europea giunge addirittura a prevedere l’eventuale assoggettamento della società a sorveglianza giudiziaria, nonché provvedimenti giudiziari di scioglimento, e la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti, utilizzati per la commissione del reato.

Come si può notare da una prima lettura della norma, si ricavano dunque esattamente i medesimi presupposti previsti dall’applicazione del D.Lgs. 231/2001 nel nostro ordinamento, con ciò evidentemente aprendo la strada all’eventuale applicazione della responsabilità delle persone giuridiche a livello europeo: dunque, una nuova via volta al maggior controllo dei mercati, e ad una loro maggiore trasparenza.