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– di Mario Dusi.

Il decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa/penale delle aziende è costantemente oggetto di interpretazione della nostra Suprema Corte, la quale – almeno su questa materia – mantiene (tendenzialmente) inalterate le proprie valutazioni, dando così a tutti gli operatori (aziende, PM, Magistrati, Corti e consulenti vari) l’opportunità di prevedere le modalità di applicazione della norma.

Con le recenti sentenze, qui di seguito citate, la Suprema Corte ha ribadito due importanti principi applicativi di questo decreto legislativo.

Con sentenza 29395-2018 (depositata in data 26 giugno 2018) viene confermato che in caso di applicazione della norma non si possa disporre la confisca, con sequestro preventivo, per un valore eccedente il profitto complessivo del reato, giungendo così la Suprema Corte a definire un provvedimento, che aveva superato quei valori, irragionevole e sproporzionato.

Con sentenza 9072-2018 (depositata, questa, in data 28 febbraio 2018) invece, la III Sezione Penale della Suprema Corte conferma l’applicazione della norma, nonché la punibilità ai sensi della medesima, anche se il manager dell’azienda è prosciolto per il reato compiuto per particolare tenuità del fatto. Ciò in applicazione dell’articolo 8 del D.Lgs. 231/2001, laddove lo stesso non ricomprende espressamente le cause di non punibilità (come quelle previste dall’articolo 131 bis del Codice Penale), sottolineando la Suprema Corte che, anche nell’ipotesi di prescrizione del reato, l’accertamento della responsabilità dell’ente deve comunque effettuarsi.

Gli ermellini hanno ritenuto addirittura che il profilo sanzionatorio di non punibilità esprima comunque un’affermazione di responsabilità (pur senza una condanna), lasciando intatto il reato nella sua esistenza.

Reato che quindi, in ottica ed in applicazione del D.Lgs- 231/2001 andrà comunque verificato ed eventualmente sanzionato anche quando vi sia una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato stesso.

Tali interpretazioni concedono l’opportunità ai professionisti (anche di questo studio), impegnati nella materia, di poter offrire una consulenza preventiva agli enti in ordine alla applicazione del D.Lgs. 231/2001, in special modo per ciò che attiene la creazione dei Modelli Organizzativi, unico vero (e possibile) baluardo per limitare il rischio di condanne delle aziende in materia.