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– di Laura Basso.

La Legge del 23 marzo 2016 n. 41,  in vigore dal 25 marzo 2016, introduce l’art. 589 bis c.p. ossia la nuova fattispecie autonoma di reato di omicidio stradale che, al comma 1, prevede: «è punito con la pena della reclusione da due e sette anni, il soggetto che, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale»

La norma introduce altresì:

  1. importanti aggravamenti di pena per soggetto che cagioni la morte di una o più persone, alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante da sostanze stupefacenti;
  2. particolari responsabilità e poteri delle forze dell’ordine negli accertamenti immediatamente successivi al sinistro, con modifiche al c.p.p.;
  3. una estesa previsione dell’arresto in flagranza di reato ed altre misure cautelari,

ed ha già suscitato considerevoli critiche da parte di differenti operatori del diritto, compresa l’UICP (Unione Italiana delle Camere Penali), nell’attesa delle prime applicazioni giurisprudenziali che molto probabilmente rinvieranno alla Corte Costituzionale, il chiarimento di aspetti tutt’altro che banali.

Con riferimento all’elemento soggettivo del reato, è solo apparente l’esclusione dall’ambito della responsabilità colposa prevista dalla norma “speciale”, della c.d. colpa generica, ovvero quella dovuta a imperizia, negligenza ed imprudenza, posto che, a livello letterale, la norma fa espresso riferimento alla “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” e, dunque, richiama espressamente la sola colpa specifica, con conseguente rinvio alle disciplina ed alle sanzioni di cui all’art. 589 c.p., del caso di sinistro stradale cagionante la morte di una persona, per colpa generica?!

Nelle ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza o di sostanze stupefacenti (art. 589 bis. commi 2, 3, 4, 5, 6, 8), la «sicura» colpa del soggetto potrebbe escludere l’auspicabile approfondimento in merito alla prova della più appropriata qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del reato in termini di dolo, anche eventuale, con la conseguenza che un omicidio con dolo diretto ma commesso alla guida di un’auto e sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, sarebbe punito in modo meno rigoroso rispetto alla fattispecie di omicidio volontario di cui all’art. 575 c.p.?

E’ ritenibile conforme ai principi fondamentali del diritto penale, la pericolosa presunzione di colpa e di causalità fra lo stato di ebbrezza e l’evento lesivo della morte?

Nell’effettuazione degli accertamenti coattivi dello stato di ebbrezza o dell’assunzione di sostanze stupefacenti, come sarà legittimamente garantito e opportunamente dimostrato il rispetto dell’integrità fisica e della dignità dell’interessato?

La guida successiva all’assunzione di droga o alcol (art. 186 co, 2 e 187 lettere b e c del C.d.S.) potrà essere contestata quale reato in concorso, con ulteriore aggravamento di pena o sarà considerata assorbita ex art. 84 c.p.?

Si prevede dunque, un nuovo, urgente ed opportuno lavoro per la Corte Costituzionale.

Allo stesso tempo, ci si chiede quale sia il messaggio del legislatore, deputato a garantire i principi fondamentali del diritto,  attraverso lo stretching interpretativo, operato con leggi e leggine, sulla colpa. Evoluzione della certezza o certezza dell’evoluzione?