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– di Simona Tempra.

Intendendo illustrare i caratteri innovativi di una recente pronuncia della Corte Costituzionale  (sentenza n. 254 del 6/12/2017), in tema di contratto di subfornitura, pare in primo luogo utile, anche alla luce della controversia che ha dato luogo alla decisione in questione, anzi tutto ricordare brevemente i negozi giuridici che sono stati oggetto d’esame.

  • L’appalto di servizi (art.1655 cod. civ.)

Come chiarito anche dalla Cassazione (si veda ad es. Cass. Civ. n. 5609/2001), l’appalto di servizi si distingue dall’appalto d’opera (che ha per oggetto la creazione di un nuovo bene), in quanto trattasi di un contratto avente per oggetto  un “facere” e dunque un’attività consistente nella produzione di utilità diversa dalle opere, purché dotata di contenuto economico, o comunque valutabile economicamente.

Ci si trova evidentemente nel campo della organizzazione d’impresa, laddove può risultare utile dissociare e scorporare i processi produttivi, demandando ad altri soggetti imprenditoriali, a loro volta dotati di una organizzazione aziendale, determinate attività.

Orbene tale contratto è stato oggetto di particolare attenzione nell’ambito della così detta “Legge Biagi” (Dlgs n.276/2003), laddove all’art. 29 comma 2, si prescrive:

In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro   è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere  ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti “.

  • La subfornitura industriale (Legge n.192/1998)

Il contratto di subfornitura industriale è di norma un contratto di durata ad esecuzione continuata, con cui un imprenditore si obbliga a fornire all’impresa committente prodotti o servizi destinati ad essere incorporati e/o utilizzati nell’ambito della attività economica del committente, sulla base di progetti e/o conoscenze tecniche in capo alla impresa committente stessa.

I due contratti sinteticamente sopra descritti apparirebbero, ad un primo esame, assimilabili per molti aspetti, essendo entrambi l’esplicazione di un “facere” di una impresa a favore di altra impresa.

Tuttavia ad una miglior analisi, il contratto di subfornitura si distingue da quello di appalto:

  • anzi tutto perché la subfornitura si applica anche alla piccola impresa ed alla impresa artigiana, soggetti che di norma sono invece esclusi dal tradizionale ambito applicativo dell’appalto;
  • inoltre, e trattasi di differenza ancor più importante, mentre l’appaltatore gode di una autonomia a proprio rischio (art. 1655 cod. civ.), il subfornitore è soggetto al controllo diretto ed integrale nella esecuzione dei lavori da parte della impresa committente (art. 1 comma1 legge n.192/1998) ;
  • tanto che, come ben chiarito più volte dalla giurisprudenza di merito ( es. C. App. Firenze, n. 1102/2011), si può ben affermare che l’elemento differenziatore tra la figura dell’appaltatore e quella del subfornitore, è costituita dalla “soggezione tecnologica” in capo al secondo; la stessa Corte costituzionale, nella sentenza qui in esame e nel valutare il rapporto committente/subfornitore,  parla di “cooperazione imprenditoriale non paritetica“.

Tali diversità, evidenti in capo ai soggetti imprenditoriali, sfumano ed in realtà hanno poco rilievo, qualora i due contratti vengano invece focalizzati nell’ottica dei lavoratori dipendenti.

A ben vedere difatti, sia l’appalto di servizi, che la subfornitura industriale realizzano entrambe strutturalmente, così come osservato anche dalla recente sentenza della Consulta, un analogo processo di esternalizzazione, di decentramento e “….di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro ed utilizzazione della prestazione “.

Si può anzi osservare che, proprio alla luce delle peculiarità specifiche  di ciascuno dei due contratti, i lavoratori dipendenti della impresa subfornitrice si trovano spesso oggettivamente svantaggiati rispetto a quelli della impresa appaltatrice “….venendo anche in rilievo  – osserva la Corte – la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti della impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense ed imprescindibili che non nel caso di un normale appalto“.

Ne consegue che la non ricomprensione nella previsione normativa dell’art. 29  della “Legge Biagi” di quest’ultima categoria di dipendenti, realizza una disparità di trattamento ingiustificata.

Proprio in funzione di tali riflessioni la Corte Costituzionale (sentenza n. 254/2017) ha disposto che alla subfornitura industriale si debba applicare lo stesso regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 29 comma 2 “legge Biagi” per i committenti degli appalti di servizi, in relazione ai crediti retributivi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti degli appaltatori.

In tal modo è stata respinta la tesi difensiva di una impresa committente che, essendo stata condannata al pagamento di alcuni crediti vantati dai dipendenti del subfornitore, aveva eccepito la diversità tra le due fattispecie contrattuali, incentrando la propria difesa sul fatto che solo il contratto di appalto è espressamente previsto nel dettato legislativo.

Inutile sottolineare l’impatto economico/contrattuale che tale decisione comporterà a carico dei committenti di subforniture. Tali soggetti, oltre a dover adeguare i loro modelli negoziali, dovranno d’ora in poi ancor meglio valutare la affidabilità e la solidità della loro controparte contraente, stante appunto l’assunzione in regime di solidarietà di un ulteriore rischio avente per oggetto oneri economici talvolta anche rilevanti.

In estrema sintesi il lavoratore, alla luce della decisione commentata, sia che si tratti di appalto di servizi, che di subfornitura industriale, avrà diritto – nel termine di decadenza di anni due dalla cessazione dell’appalto/subfornitura – a pretendere – in via solidale – nei confronti dei committenti, nonché degli appaltatori e dei subfornitori, il pagamento:

  1. i) dei trattamenti retributivi, quote di TFR incluse
  2. ii) dei contributi previdenziali e premi assicurativi,

purché tali crediti abbiano origine nel periodo di esecuzione o dell’appalto, o della subfornitura.