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– di Mario Dusi.

Con l’ordinanza n. 23073 del 25 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di violazione degli obblighi informativi nei confronti di chi acquista polizze “index linked”, individuando sia una responsabilità della parte venditrice (in senso stretto) che dell’intermediario del predetto.

Nel caso in esame, il cliente che aveva sottoscritto la polizza “index linked” aveva convenuto in giudizio sia la parte contraente che il soggetto materialmente collocante il contratto (sostanzialmente il broker), chiedendo la condanna al rimborso del premio versato, al pagamento delle cedole maturate e al risarcimento del danno. La domanda, rigettata in primo grado, era stata accolta in appello e l’assicuratore aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione.

Nell’esporre i motivi del ricorso, l’assicuratore aveva evidenziato come nelle polizze assicurative sulla vita “index linked” le prestazioni dovute in caso di sinistro fossero direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento.

Aggiungeva, inoltre, che gli obblighi informativi al riguardo erano stati rispettati, dal momento che la dichiarazione di consegna del fascicolo informativo era stata sottoscritta dal cliente e che la scheda sintetica di tale fascicolo ben specificava come il contratto non offrisse alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, dipendendo il pagamento dalle oscillazioni del parametro di riferimento adottato e/o dalla solvibilità dell’ente emittente gli strumenti finanziari (nel caso di specie, il soggetto emittente il titolo obbligazionario era fallito). Secondo l’assicuratore, poi, sarebbe stato ben specificato come tra i rischi finanziari vi fosse quello di ottenere un capitale a scadenza inferiore al premio versato.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile i motivi di ricorso.

Gli Ermellini hanno statuito che nelle polizze assicurative sulla vita il rischio dell’assicurato viene assunto dall’assicuratore, mentre nel caso di investimento finanziario il rischio è completamente in capo all’assicurato. La Corte di legittimità ha individuato quali elementi (di fatto e comportanti responsabilità) determinanti, in capo sia all’assicuratore che al broker, come l’informativa resa al cliente risultasse del tutto contraddittoria e fuorviante.

Nella brochure informativa, infatti, diversamente da quanto riportato nel fascicolo menzionato dalla parte ricorrente, veniva indicato che il capitale versato era “garantito alla scadenza mediante il rimborso del 100%”; tale garanzia veniva poi ulteriormente confermata, nel corso del rapporto, tramite l’invio di due estratti conto che recavano la dicitura “valore della prestazione minima garantita alla data di scadenza contrattuale: euro 75.000,00”, somma pari all’importo totale della polizza.

Secondo la Corte, la contraddittorietà tra quanto contenuto nel fascicolo informativo consegnato al cliente e quanto risultante dalla brochure e dagli estratti conto, nonché il carattere fuorviante della brochure stessa (e non, quindi, in questo caso, la mancata consegna di tale documentazione), configurano una violazione degli obblighi informativi previsti in capo alla parte venditrice, a tutela del cliente, rilevante ai fini della restituzione del capitale versato.

Pertanto la responsabilità in capo all’intermediario si fonda anche sulla cattiva informazione che, peraltro, risulta dal contrasto tra fascicolo informativo e brochure: da qui la condanna!!

Attenzione broker assicurativi: la Vostra attività professionale si fonda anche sulla verifica della documentazione che fornisce la compagnia e su come le esponete al cliente finale!!