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– di Mario Dusi.

La previsione del requisito della forma scritta, di cui all’art. 25 par. 1 lett. a del regolamento UE n. 1215/2012, comporta che la clausola di attribuzione della giurisdizione debba essere effettivamente ed espressamente oggetto di pattuizione tra le parti. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo la sua interpretazione consolidata, nell’ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13594.

Il caso prendeva il via da un ricorso preventivo di giurisdizione proposto da una società tedesca, convenuta in giudizio da una società italiana presso il Tribunale di Avellino, per il pagamento del corrispettivo e il risarcimento del danno da mancato guadagno, a seguito della rottura di un contratto di fornitura: in particolare, la ricorrente invocava la competenza esclusiva del giudice tedesco (il Tribunale di Lüneburg), in forza di espressa pattuizione contrattuale delle parti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

Il contratto, concluso con la semplice accettazione da parte del fornitore italiano, richiamava espressamente le condizioni generali allegate, le quali prevedevano la sede della società tedesca quale luogo di adempimento per la consegna, l’applicazione del diritto tedesco, nonché la proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice tedesco, con carattere esclusivo in mancanza di diverse indicazioni.

La clausola di proroga convenzionale della giurisdizione, ha precisato la Corte (anche riferendosi alle Sez. Unite n. 1717/2020), “non necessita nella specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 cod. civ., ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l’ha predisposta”; il richiamo a una clausola di proroga della competenza giurisdizionale contenuta nelle condizioni generali deve, pertanto, essere “espresso e inequivoco”.

Tale requisito è soddisfatto se, nel testo contrattuale sottoscritto dalle parti, vengono espressamente richiamate le condizioni generali che contengono la scelta del giudice e se tali condizioni sono state effettivamente comunicate all’altro contraente oppure sono disponibili tramite accesso ad un sito web che consenta di stampare e di salvare il testo delle medesime prima della conclusione del contratto.

Non è soddisfatto, invece, se la clausola di attribuzione di competenza è contenuta in condizioni generali di vendita menzionate in atti post-negoziali (quali fatture o bolle di accompagnamento emesse da una delle parti), dal momento che tali atti non sono idonei a disciplinare, con efficacia ex ante, la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati.

Nel caso in esame, la clausola di proroga della competenza giurisdizionale in favore del Tribunale di Lüneberg (confermata dalla Suprema Corte) risultava inserita per iscritto, in modo chiaro ed inequivoco, nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla convenuta, espressamente richiamate negli ordini di acquisto integranti la proposta contrattuale, e, pertanto, portate a conoscenza dell’attrice, nonché dalla medesima accettate, ex ante, senza contestazioni.

Troppo spesso (ancora oggi) le aziende italiane partono (erratamente) dal presupposto della necessità addirittura della “doppia firma” – con ciò ipotizzando l’applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile – per la scelta concordata del foro e al momento della controversia si trovano a dover affrontare costi e viaggi per la tutela dei propri interessi.