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– di Mario Dusi.

Sussiste la responsabilità per illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies, comma 3, del D.lgs. 231/2001, anche quando è stato adottato un modello organizzativo, ma con sistemi di controllo inidonei alla prevenzione di un infortunio, e anche se il vantaggio economico (ottenuto con il comportamento messo in atto) è stato esiguo, a fronte della rilevanza del rischio: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 30 giugno 2022 n. 33976

Nel caso in esame, il presidente del consiglio di amministrazione è stato ritenuto responsabile dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata installazione di una griglia di protezione, omissione che aveva comportato un risparmio di spesa e quindi un vantaggio economico per la società.

Benché il risparmio accertato fosse di soli 1.860 euro – importo minimo rispetto alla somma di oltre 100.000 euro impiegata per l’adeguamento del sistema antinfortunistico complessivo –, la Corte ha ritenuto che fosse comunque tale da configurare vantaggio per l’ente, e quindi rilevante ai fini della sussistenza del criterio oggettivo d’imputabilità, a prescindere da una valutazione meramente aritmetica, in quanto collegato al mancato rispetto delle regole cautelari.

Secondo la Corte, la responsabilità dell’ente non poteva essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio, dal momento che anche la mancata adozione di cautele, comportanti limitati risparmi di spesa, può essere causa di lesioni personali gravi, come avvenuto nel caso di specie.

Ricorda la Corte, infatti, che l’esiguità del risparmio può sì rilevare al fine di escludere il profilo del vantaggio e, quindi, la responsabilità dell’ente, ma solo qualora la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza, da parte dell’impresa, delle disposizioni in materia di sicurezza e non sia inerente a un’area di rischio di rilievo.

In mancanza di questi presupposti, conclude la Corte, risulta impossibile sostenere l’assenza della colpa di organizzazione, in relazione a una violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza.

L’applicazione della normativa 231 è quindi sempre più attenta anche nei casi in cui vi siano importi minimali in gioco, fatto questo che porta quindi a non escludere alcuna azienda dalla applicazione della normativa stessa.