– di Mario Dusi.

È stato finalmente adottato il decreto legge che recepisce in Italia la direttiva (UE) 2019/1151 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti e procedure digitali nel diritto societario.

L’introduzione delle disposizioni europee nell’ordinamento italiano rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione e la semplificazione del diritto societario in Italia: sarà infatti possibile costituire una società a responsabilità limitata in videoconferenza da qualsiasi luogo, anche all’estero, senza doversi presentare di persona presso lo studio del notaio.

La costituzione online è resa possibile dalla fornitura di una piattaforma informatica gestita e pagata dal Consiglio Nazionale del Notariato. La piattaforma permette la videoconferenza, basta che assicuri una connessione costante con i partecipanti e permetta al notaio di stabilire la loro identità; il servizio permette anche di visualizzare il documento da firmare, aggiungere la firma elettronica, verificare i certificati di firma e rilasciare una firma elettronica adeguata per le persone che non ne hanno una.

L’atto costitutivo ha la forma di un certificato digitale pubblico.

La procedura telematica può essere scelta solo per la costituzione di Srl (Società a responsabilità limitata), che comprendono esclusivamente conferimenti in denaro: il versamento del capitale di fondazione deve essere effettuato al notaio competente prima della stipula dell’atto costitutivo e dello statuto; il notaio tiene il denaro in un conto speciale separato e lo trasferisce alla società non appena questa è iscritta nel registro di commercio.

Per le società di persone e di capitali questo meccanismo non può ancora venir usufruito.

La costituzione di Srl può avvenire anche con i soci presenti in parte in videoconferenza e in parte fisicamente presso lo studio del notaio: in ogni caso, l’atto pubblico viene redatto in forma digitale ed i partecipanti presenti firmano anche in forma elettronica.

Se tutti i soci sono residenti fuori dall’Italia, la costituzione della società può essere richiesta presso qualsiasi notaio. Se invece uno dei partner è domiciliato o ha la sede legale in Italia, deve essere nominato un notaio nella regione o del distretto della Corte d’Appello dove uno dei partner è domiciliato o ha la sede legale.

I sistemi giuridici si modernizzano (al passo coi tempi) e portano cambiamenti che sono utili alla rapidità delle operazioni e che – certamente – prenderanno sempre più piede nel nostro sistema di diritto.