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– di Laura Basso.

Il contratto di rete rappresenta uno degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico alle imprese, per raggiungere obiettivi non facilmente raggiungibili individualmente, soprattutto in un particolare momento si sofferenza economica come quello attuale, superando condizioni di isolamento pur senza rinunciare alla propria autonomia ed individualità.

Il contratto di rete è disciplinato dalla L. n. 33/2009 e s.m.i. (e dalla L. n. 154/2016) che, all’art. 4 ter lo definisce il contratto attraverso il quale più imprenditori mirano ad accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi a collaborare in esecuzione di un programma comune di rete, svolgendo, ciascuna, le attività tipiche della propria impresa.

Trattasi di contratto tra almeno due imprenditori (ma aperto a successive adesioni) che esercitano anche differenti attività economiche; richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o sottoscritta con la firma digitale; deve essere registrato nel registro delle imprese del luogo in cui ha sede ciascun partecipante e presso l’Agenzia delle Entrate.

Detto contratto può anche prevedere la creazione di un fondo patrimoniale e di un organo comune ed in tal modo svolgere attività commerciale: in questo caso sarà possibile iscrivere il contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui è stabilita la sede della rete e richiedere l’attribuzione del codice fiscale, con la conseguenza che per le obbligazioni assunte dall’organo comune in esecuzione del programma di rete risponde esclusivamente il fondo comune. Si differenza pertanto dai consorzi in quanto non persegue scopi mutualistici, ma prevalentemente di profitto.

Con il programma comune, sempre modificabile con il deposito di un atto presso il registro delle imprese, gli imprenditori aderenti definiscono le attività che si impegnano a svolgere per raggiungere i propri obiettivi aziendali. Dette attività possono spaziare dallo scambio di informazioni in campo tecnologico e di ricerca scientifica, alla condivisione di prodotti e  servizi strumentali all’esercizio di ciascuna impresa, allo svolgimento comune di attività rientranti nell’oggetto sociale dei retisti, alla creazione ed all’utilizzo di un marchio comune, alla sinergia per la partecipazione a bandi di gara a cui non potrebbero partecipare individualmente, all’accesso a benefici fiscali ed incentivi statali riservati ad imprese di più elevate dimensioni, ecc. Il tutto, al fine di incrementare la forza dei singoli retisti nella competizione del mercato, riducendo i costi.

Nella nostra esperienza, superando l’empasse che spesso limita l’apertura tra gli imprenditori”, i vantaggi del contratto di rete diventano concreti.