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– di Mario Dusi.

Con sentenza dell’8 gennaio 2021 (numero 159) la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito un’interpretazione delle Sezioni Unite del settembre 2020 in tema di controversie soggette a mediazione obbligatoria.

Nel caso di introduzione di un procedimento attraverso istanza per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione (e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto), l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte convenuta opposta.

La valutazione della norma relativa alla mediazione, trova quindi una sua continuità reiterando la Suprema Corte l’interpretazione secondo la quale l’attore (creditore) sia la parte più idonea ad esporre (nell’ambito di un procedimento di mediazione) le ragioni della pretesa. In tal senso la Cassazione ribadisce anche (in sentenza) il fatto che l’introduzione della mediazione ha per l’attore un effetto interruttivo della prescrizione.

Notano altresì gli Ermellini che l’eventuale mancato svolgimento della mediazione comporta da un lato la revoca dell’azione, ossia del decreto ingiuntivo, ma non preclude la possibilità di una ulteriore richiesta per emissione di nuovo decreto ingiuntivo (a favore del creditore procedente).

Tale interpretazione è da tenersi in considerazione per tutte le azioni promosse dalle compagnie assicurative.