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– di Fabrizio Angella.

In attesa della conversione in Legge del Dl n.34/2020 c.d. “Rilancio”, prevista a giorni (con voto di fiducia), si apprende da attendibili fonti giornalistiche di significative modifiche apportate dalla Commissione Bilancio della Camera relativamente all’art. 121 del Decreto, in punto di cessione del credito e di sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali dirette.

La norma originaria del decreto prevedeva la possibilità di cedere il credito fiscale solo a lavori ultimati; ciò avrebbe comportato lo spostamento di consistenti quantità di crediti fiscali ad imprese e istituti di credito solo a partire dal prossimo anno, e, conseguentemente, notevoli difficoltà per le imprese di diluire i propri impegni finanziari nel corso del tempo.

La Commissione Bilancio ha cercato di superare questo punto di criticità introducendo il meccanismo degli stati avanzamento lavori; con la modifica introdotta, quindi, il lavoro non viene più considerato come un “blocco” unico, ma viene a frazionarsi in vari passaggi corrispondenti agli stati di avanzamento lavori.

Nel contratto iniziale verranno quindi stabiliti i livelli di avanzamento dei cantieri, a cui dovranno corrispondere le fatture emesse dall’impresa e il pagamento da parte del cliente in base al raggiungimento dei risultati.

I contribuenti beneficiari delle detrazioni fiscali legate ai lavori di ristrutturazione, antisismici e di efficientamento energetico avranno così la possibilità di scegliere la cessione del credito o, alternativamente, lo sconto in fattura non solo alla chiusura del cantiere, ma in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Per gli interventi previsti che consentono di beneficiare del “Superbonus 110%”, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, e ogni stato di avanzamento dovrà riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento, derivandone che il credito fiscale potrà essere ceduto in tre step: due stati di avanzamento lavori e un saldo finale alla chiusura dell’intervento.

In riferimento al “bonus facciate”, sono stati poi introdotti nel meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura anche gli interventi di rifacimento della facciata che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna della facciata, ma che riguardino opere rilevanti dal punto di vista termico, o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Non resta quindi che attendere il testo definitivo della legge di conversione del Dl “Rilancio”, e avere così il quadro definitivo e certo in merito alla super detrazione fiscale prevista con l’Ecobonus 110%”.