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– di Niccolò Poli.

In un contesto storico in cui la tutela del Food e soprattutto del Food made in Italy è da anni fonte di efferate battaglie giuridiche, approda al senato il DDL S. 601 contenente norme in materia di reati agroalimentari.

Il DDL vuole intervenire sia sulla definizione che sulla portata dei reati di questo specifico settore andando da un lato ad incrementare le pene per i reati già previsti e dall’altro ad introdurne di nuovi (tra cui, ad esempio, il reato di “agropirateria” – articolo 517- quater.1 Codice Penale).

Scopo di tale intervento è arginare le troppo spesso impunite (a causa dei rapidi termini prescrizionali) condotte illecite individuali e responsabilizzare ancora di più le imprese che operano in tale settore.

Proprio per tale ultimo motivo è stata altresì prevista l’introduzione di uno specifico articolo al Decreto Legislativo 231/2001 a mezzo del quale si vuole introdurre la redazione di uno Modello di organizzazione (MOG) dell’ente qualificato come impresa alimentare.

Si vuole pertanto far sì che l’ente assicuri e dimostri:

  1. il rispetto degli standard in merito alle informazioni sugli alimenti;
  2. le attività di verifica sui contenuti pubblicitari rispetto alle caratteristiche del prodotto;
  3. le attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità (e su tale aspetto potrebbe essere di rilevante interesse l’applicazione della tecnologia blockchain);
  4. le attività di controllo sui prodotti alimentari atte a garantire qualità, sicurezza e integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;
  5. le procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
  6. le attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
  7. le periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.

I MOG dovranno in ogni caso prevedere:

  1. idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;
  2. un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  3. un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Attenzione poi che il MOG dovranno essere sottoposti a riesame ed eventuale modifica qualora siano scoperte violazioni significative delle norme sulla genuinità e sicurezza dei prodotti alimentari, sulla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività dovute al progresso scientifico e tecnologico.

In tema di verifica e controlli il DDL prevede l’istituzione di un apposito albo nazionale dei soggetti dotati di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare cui le PMI potranno affidare l’incarico di vigilanza sul funzionamento del modello mentre per le imprese aventi meno di 10 dipendenti ed entro determinati volumi d’affari annui lo stesso titolare potrà svolgere i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività, in tale ipotesi, non sussisterà l’obbligo di designare l’operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità.

Si denota pertanto anche in questo ambito la volontà del legislatore affinché le imprese attuino un modello 231 che sia by design, ossia che comporti l’attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative sia al momento della progettazione che dell’esecuzione e non un mero modello statico.

Ecco allora che ancora una volta diverrà fondamentale la collaborazione professionale ed interdisciplinare affinché il MOG possa svolgere realmente ed efficacemente la propria funzione preventiva in favore dell’ente.