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– di Fabrizio Angella.

Il Decreto “Rilancio “ ha modificato il comma 1, art. 19, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, ampliando a 18 le settimane di trattamento di integrazione salariale che possono essere richieste.

In particolare, la misura consente ora ai datori di lavoro, che riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, di richiedere ulteriori cinque settimane (alle nove precedentemente concesse) per i periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Alle quattordici settimane concedibili per questo periodo, si aggiungono quattro settimane per le eventuali sospensioni o riduzioni d’attività accusate nel periodo tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

Costituisce eccezione a questo “split” del periodo di fruizione della cassa integrazione quanto invece previso per le aziende del comparto turistico (identificate da precisi codici ATECO), che potranno utilizzare interamente le ulteriori 9 settimane per un periodo continuativo, ossia chiedere le suddette quattro settimane anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione però di aver fruito interamente delle quattordici settimane già concesse.

Inoltre, con il messaggio n. 2183 in data 26 maggio 2020, l’INPS informa che, per effetto dell’art. 68, co. 1, lett. c) del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), intervenuto nell’ambito dell’art. 19, co. 2 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), l’istanza delle integrazioni salariali CIGO e FIS devono essere presentate entro la fine del mese successivo (e non più quindi entro il quarto) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il citato articolo del D.L. “Rilancio” ha pertanto fissato al 31 maggio 2020 la nuova data entro la quale le istanze devono essere inoltrate, termine che si riferisce ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Sempre lo stesso articolo (lett. d) del comma 1) ha inoltre introdotto anche una “penalizzazione” per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, prevedendo che il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

Questo più ridotto termine di trasmissione delle domande (e la penalizzazione), riguardano solo i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di CIGO e FIS con causale “COVID-19” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano nel periodo “23 febbraio – 30 aprile 2020”.

Per tutti gli altri casi, l’INPS riserva di pubblicare una prossima circolare esplicativa.