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– di Mario Dusi.

La IV Sezione Penale della Suprema Corte, con sentenza del 25 maggio 2020 numero 13575 ha confermato la condanna nei confronti di un’azienda in applicazione del D.Lgs. 231/2001 con una sanzione pari a 30.000 Euro e un divieto interdittivo di contrarre con la Pubblica Amministrazione per la durata di tre mesi.

In via di fatto vi era stato un gravissimo incidente ad un dipendente verificatosi principalmente per l’omesso utilizzo di idonei guanti ad alta protezione termica, nonché per il compimento di una manovra diretta a rimuovere un tappo di plastica formatosi su un iniettore, senza attendere il raffreddamento della camera calda dell’apparecchio prima di procedere.

Ai dipendenti erano stati forniti dalla azienda guanti di gomma assolutamente inadeguati a proteggere dal rischio di ustioni, fatto questo che era stato altresì individuato nel DVR ma l’azienda imputata non aveva poi fornito ai lavoratori gli strumenti idonei (consegnati solo successivamente all’incidente oggetto di giudizio).

La Corte d’Appello aveva riscontrato gravi carenze a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra cui l’omessa adeguata formazione dei lavoratori e la mancata indicazione nel DVR dei rischi per la singola e specifica operazione di riparazione e della modalità di farvi fronte.

La pacifica carenza di formazione ed informazione su una modalità operativa specifica, che aveva peraltro portato a diversi incidenti simili nel corso degli anni, comportava (così la Suprema Corte) un vantaggio economico dell’imprenditore che non aveva immediatamente acquistato guanti adatti, che l’imponeva ritmi di lavoro che prescindevano dalla messa in sicurezza del macchinario (tramite il raffreddamento del medesimo prima di un intervento riparatore) a palese scapito della sicurezza dei lavoratori e con un aumento della produttività.

Ecco dunque che la Suprema Corte ha condannato quest’azienda nello specifico per non aver previsto nel DVR una precisa modalità di intervento nella fattispecie di cui all’oggetto; tale aspetto risulta essere determinante dell’attuale periodo di Coronavirus, laddove molti DVR non sono assolutamente adeguati al pericolo di un caso di incidente (malattia e/o addirittura contagio mortale, in forza del Covid 19) poiché quei documenti prevedono i necessari comportamenti ed organizzazione in caso di epidemie contagiose.

Le aziende devono pertanto sapere che in questo caso (anche recentissimamente) la Suprema Corte prevede un certo intervento delle sanzioni (anche interdittive) ex D.Lgs. 231/2001.