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– di Mario Dusi.

Come noto dopo alcuni anni di dubbi la Cassazione (a Sezioni Unite) con sentenza 8095 del 2007 ha identificato e qualificato l’attività del broker assicurativo, aprendo ad una forma particolarmente singolare, che è probabilmente un unicum nel sistema di diritto italiano ed europeo.

Dopo la ridetta sentenza la Suprema Corte ha raramente ripreso in mano l’argomento lasciando ai Tribunali di merito le valutazioni delle responsabilità dei broker, in caso di attività inadempiente nei confronti dei clienti.

Ben nota è la sentenza del Tribunale di Campobasso del 15 settembre 2014 numero 689 in cui viene statuito l’inadempimento della prestazione (alla quale si era direttamente obbligato il broker) da cui discende il suo obbligo risarcitorio nei confronti dell’assicurato, essendo “venuto meno all’obbligo di fornire una prestazione di consulenza altamente qualificata, scegliendo intermediari di certa e comprovata credibilità nel settore”, dovendo nella propria attività il broker non esporre il cliente a rischi di inefficacia della polizza.

La Cassazione ha voluto poi specificare – con sentenza dell’11 ottobre 2018 numero 25167 – che l’attività del broker non è solo attività di intermediazione ma anche di mediazione e cooperazione con l’assicurando, dovendo il broker svolgere un’attività di “collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante delle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa più possibile aderente a tali esigenze”.

Il concetto è stato ribadito sia per la fase preliminare che di sottoscrizione della copertura, ma anche per la fase successiva; infatti la stessa sentenza indica che la collaborazione “non investe solo la fase genetica del rapporto ma consiste nell’assistenza durante tutta l’esecuzione e la gestione contrattuale”, con ciò mirando ad una maggiore tutela dell’assicurato rispetto ai rischi del mercato.

È in questi ambiti che si deve muovere il broker assicurativo svolgendo la propria attività di consulenza, anche nel corso di tutta la “vita” della copertura assicurativa; sono dunque necessarie una propria ampia formazione e preparazione.

Visto il rischio di incorrere in responsabilità è pertanto utile che i broker assicurativi pongano particolare attenzione ai contratti che stipulano con il proprio cliente (i cosiddetti “mandati”) nei quali è utile (se non necessario) dare atto di come l’attività preliminare alla stipula del contratto sia stata ampiamente svolta.