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– di Fabrizio Angella.

Con la risposta dell’Agenzia delle Entrate n° 74 del 13.03.2019, è stato chiarito che gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, come pure le somme per interessi e rivalutazione monetaria, restano esclusi dal regime di applicazione IVA.

Precisa al riguardo l’Agenzia delle Entrate che – ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1) del Testo Unico IVA (DPR 633/72) – non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

Conseguentemente, presupposto per l’esclusione dal campo IVA è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimenti di obblighi contrattuali.

Peraltro, già con risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E era stato precisato che “le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria”.

Dette somme restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per mancanza del presupposto oggettivo.

La chiarezza data dalla Agenzia delle Entrate in tema aiuta a risolvere il quesito che nei fatti sempre si pone al termine di un processo con condanna risarcitoria.