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– di Laura Basso.

Le esigenze aziendali invocate dal datore di lavoro che sopprima una determinata funzione devono sussistere al momento stesso in cui viene intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo (GMO), con la conseguente illegittimità di un licenziamento fondato su una riorganizzazione che non abbia ancora prodotto i propri effetti nella compagine aziendale.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3186 del 04.02.2019, secondo la quale la soppressione di una funzione aziendale basata sul presupposto del trasferimento dei relativi compiti presso una seconda azienda a seguito di una fusione pianificata anche solo poche settimane dopo, non costituisce valida ragione del recesso. Trattasi di divieto che, pur non comportando la nullità della decisione aziendale a danno del lavoratore, con conseguente applicazione dell’indennità di cui all’art. 18 Statuto dei lavoratori, comma 1, integra tuttavia gli estremi dell’annullamento per difetto di giustificato motivo oggettivo, col conseguente diritto del lavoratore al reintegro e ad una indennità risarcitoria massima pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, ex art. 18 co. 4 L. 300/1970.

Attenzione quindi a cancellare un ruolo aziendale se i relativi effetti non si producono al momento stesso della soppressione attuata!

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