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– di Niccolò Poli.

La quinta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza pubblicata in data 26/07/2018, conferma i principi cardine della riforma del Codice degli Appalti Pubblici, ossia i principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, economicità nonché del divieto di aggravio del procedimento.

La vicenda prende le mosse dall’esclusione da un bando di gara di una società per mancato esperimento del sopralluogo richiesto, ai sensi del capitolato, quale causa di esclusione dall’offerta.

Tuttavia la società che non aveva eseguito il sopralluogo era la società gestrice uscente del servizio, ossia proprio colei che stava già erogando per quell’Ente il servizio richiesto e che maggiormente aveva contezza dello stato dei luoghi.

Attesa l’esclusione la società aveva prontamente presentato ricorso al TAR della Basilicata e non trovando accoglimento aveva presentato appello al Consiglio di Stato, il quale con la citata sentenza, accogliendo il ricorso in appello e riformando la sentenza impugnata, ha affermato il seguente orientamento.

L’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). E’ stato anche sottolineato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800).

Proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza, deve ammettersi che un simile obbligo è da considerarsi superfluo e sproporzionato allorché sia imposto ad un concorrente che sia gestore uscente del servizio, il quale per la sua stessa peculiare condizione si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara.

In tal senso la clausola contestata dall’appellante è da considerarsi effettivamente illegittima sia in quanto violativa dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, economicità e del divieto di aggravio del procedimento, essendo ingiustificato l’onere di chiedere al gestore uscente del servizio la dichiarazione di aver eseguito il sopralluogo e di produrre il relativo verbale a pena di esclusione dalla gara”.

Allo stato avere conoscenza delle interpretazioni giurisprudenziali diventa necessario ai fini di una consulenza preventiva, che si rende sempre più utile per la miglior tutela degli interessi delle imprese.

(n.poli@dusilaw.eu)