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– di Mario Dusi.

Con sentenza numero 47748, del 19 ottobre 2018 la Corte di Cassazione (IV Sezione penale) nel valutare un caso specifico, in una lunghissima motivazione, nella quale da atto che in quella fattispecie il reato si era estinto per prescrizione, affronta tutte le problematiche relative alla definizione della responsabilità dei medici e della best practice agli effetti risarcitori civilistici.

Vale la pena per tutti gli operatori del settore leggere con attenzione questo testo, che si può effettivamente definire un trattato tecnico-giuridico, in cui la Suprema Corte si incentra sul concetto di errore diagnostico, indicando che il medesimo si configura “non solo quando in presenza di uno o più sintomi di una malattia non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza, ossia si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche qualora si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi”.

La sentenza, oltre a dare atto del passaggio temporale e dell’applicazione della legge Gelli-Bianco (con l’introduzione dell’articolo 596 sexies del Codice Penale) correttamente sottolinea la mancanza (ad oggi) delle linee guida (non ancora approvate ed emanate mediante Decreti Ministeriali), dando atto che in mancanza possono venire in rilievo le buone pratiche clinico assistenziali, nonostante sia ben chiaro ai giudicanti che i due concetti siano assolutamente differenti.

Ebbene nel caso ivi deciso, dopo aver lungamente disquisito sulla differenza fra linee guida non ancora in vigore e le buone pratiche clinico assistenziali, è stata invocata la responsabilità del medico, poiché le ultime non sono comunque state rispettate, avendo i Giudici di merito accertato profili di imperizia (consistenti nella mancata posizione in diagnosi differenziale), nonché profili di negligenza consistenti nella omessa esecuzione di esami indicati dalle buone pratiche.

Interessante è la lunga motivazione nella quale viene esattamente identificata (dal punto di vista di diritto) una legge scientifica e, la valenza della stessa legge, anche con riferimenti alla giurisprudenza degli Stati Uniti; viene altresì individuato il concetto della diffusa accettazione in seno alla Comunità Scientifica Internazionale di alcune prassi tecnico comportamentali.

Infine gli ermellini definiscono il concetto di probabilità logica, nell’ambito dell’applicazione delle prassi cliniche, applicando altresì il criterio della frequenza statistica sui singoli casi.

In sostanza questa recentissima sentenza si rende particolarmente interessante per tutti gli operatori del settore e principalmente per le direzioni di ospedali e centri medici, al fine di qualificare al proprio interno specifici elementi comportamentali per poter limitare le responsabilità di un’attività professionale dall’altissimo livello di rischio.