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– di Mario Dusi.

Con legge numero 124 del 4 agosto 2017 (ossia la legge annuale per il mercato e la concorrenza) il legislatore italiano ha definitivamente introdotto un istituto (peraltro già noto ex legge 147/2013) con cui impone la tenuta di un apposito conto corrente dedicato, separato e segregato, per custodire le somme che il notaio riceve nell’esercizio delle sue funzioni, somme poi destinate ad altri, come nel classico caso della compravendita immobiliare.

L’acquirente può chiedere dunque in occasione dell’acquisto di un immobile, che il prezzo venga depositato presso il ridetto conto del notaio sino ad esito positivo di tutte le verifiche relative ad eventuali gravami e/o pubblicità per la ridetta vendita.

Secondo la nuova normativa il cosiddetto conto di trasparenza deve essere oggetto di una gestione contabile autonoma e comprovata da un prospetto contabile costantemente aggiornato, lasciando un certo spazio alla individuazione da parte dei soggetti coinvolti nell’atto notarile di individuare gli aventi diritto della somma, che potrebbero anche essere il condominio per le spese condominiali, ovvero il certificatore che ha predisposto l’APE o ancora il geometra che ha allineato le schede catastali.

La norma lascia anche libere le parti di stabilire il termine entro il quale effettuare lo svincolo, che sarà oggetto di pattuizione contrattuale e, nella trattativa con il notaio la previsione in ordine al titolo oneroso e/o gratuito del deposito, che certamente si orienterà in ordine alle difficoltà connesse al singolo incarico.

È importante sottolineare come il legislatore abbia altresì permesso alle parti di disciplinare, come meglio ritengono, la fase patologica del deposito, ovvero come si deve comportare il notaio in ordine alle somme ricevute nel caso in cui riscontri effettivamente un elemento pregiudizievole all’atto per il quale è stato incaricato, e pertanto non debba (ai sensi dell’accordo) consegnare gli importi ottenuti in deposito.

Essendo la norma abbastanza aperta essa lascia senza risposta parecchie domande, tra le quali la qualificazione del tipo di negozio oggetto della legge (si tratta di un deposito o di un mandato?); per tale motivo il Consiglio Nazionale del Notariato con studio numero 819-2017/C (pubblicato in data 13/3/2018) ha preso posizione su questa normativa, dando al riguardo ampie spiegazioni.

Questa nuova fattispecie avvicina l’attività dei notai italiani a quelli tedeschi e potrà da ora in poi venir usufruita sempre di più a maggior tutela degli acquirenti stranieri, in occasione delle compravendite di immobili, che spesso il nostro studio riceve come incarichi, soprattutto per clienti provenienti dai paesi tedesco/parlanti.