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– Fabrizio Angella.

In data 29 maggio 2018 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche alla Direttiva 96/71/CE, come integrata dalla Direttiva 2014/67/UE, per rafforzare il contrasto all’abuso dell’istituto del distacco dei lavoratori all’estero, nell’ambito di una prestazione di servizi (P8_TA-PROV 2018-0213); gli Stati membri hanno ora tempo due anni per adeguare le norme interne alle nuove regole.

La nuova disciplina prevede regole più stringenti, a partire dalla riduzione da 24 a 12 mesi, (ma prorogabili a 18), del periodo nel quale il lavoratore distaccato in ambito comunitario mantiene il regime previdenziale del Paese di provenienza.

Viene inoltre rafforzato il principio di parità di trattamento retributivo fra lavoratori “interni” e lavoratori distaccati, prevedendo l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare in un sito web ufficiale nazionale tutti gli elementi costitutivi dello stipendio determinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da contratti collettivi o da arbitrati.

Distacco dei lavoratori all’estero: parità di trattamento in UE.

La direttiva 96/71/CE relativa distacco dei lavoratori è generalmente considerata come un tentativo mirato di regolamentare ed equilibrare due principi nell’ambito specifico dei lavoratori distaccati. Da un lato, tale direttiva sostiene la libera circolazione dei servizi e garantisce la parità di condizioni per la prestazione transfrontaliera dei servizi in modo da renderla il più libera possibile; dall’altro, mira a tutelare i diritti dei lavoratori distaccati garantendo un insieme comune di diritti sociali.

In tal contesto, gli Stati membri dovranno provvedere affinché le imprese distaccatarie garantiscano ai lavoratori distaccati le stesse condizioni riconosciute ai dipendenti interni sulla base delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e collettive.

Particolare attenzione dovrà essere posta sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata minima dei congedi annuali retribuiti, sicurezza e salute sul lavoro, condizioni di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani. Inoltre, parità di condizioni di alloggio dei lavoratori e alle indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Le novità principali della direttiva comunitaria riguardano:

1) Retribuzione: Questa si applicherà dal primo giorno di distacco, cosicché i lavoratori distaccati possano beneficiare immediatamente della stessa retribuzione dei lavoratori locali dello Stato membro ospitante.

2) Distacco a lungo termine. Si considera distaccato a lungo termine il lavoratore all’estero dopo 12 mesi di permanenza. Si avrà inoltre la possibilità di prorogare di altri sei mesi il distacco. Dopo 12/18 mesi il lavoratore distaccato sarà soggetto pressoché completamente al diritto del lavoro del paese ospitante.

3) I CCNL e loro applicazione. I contratti collettivi si potranno applicare ai lavoratori distaccati non solo nel settore edilizio, ma in tutti i settori.

4) Agenzie di lavoro interinale. Queste devono garantire ai lavoratori distaccati le stesse condizioni che applicano ai lavoratori temporanei assunti nello Stato membro in cui si svolge il lavoro.

5) Rafforzamento della cooperazione tra Stati contro le frodi e gli abusi in materia di distacco transnazionale.

6) Trasporti internazionali su strada. Le disposizioni si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della futura legislazione settoriale.

Lo Studio suggerisce e consiglia pertanto alle società che operano distacchi di lavoratori all’estero nello svolgimento della propria attività di impresa di registrare ed adeguarsi a questa importante novità legislativa adottata dal Parlamento europeo, che viene ad incidere profondamente sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro negli ordinamenti dei singoli Stati membri della Comunità europea.