– di Mario Dusi.

Con sentenza numero 4884 del 1° marzo 2018, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione italiana è dovuta nuovamente tornare sulla distinzione fra contratti di agenzia e contratti di lavoro subordinato, statuendo che prevalgono – rispetto alla volontà espressa dalle parti attraverso il nomen juris scelto al momento della conclusione del contratto – le concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.

Nel caso che ci occupa il soggetto che aveva stipulato il contratto di agenzia era comunque sottoposto a istruzioni per la gestione della clientela, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società, con svolgimento dell’attività prevalentemente nei locali aziendali, con strumenti forniti della società e soprattutto in assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e/o di una minima organizzazione in capo al presunto agente.

Tali aspetti pratici sono spesso fonte di incomprensioni soprattutto se si tratta di datori di lavoro/committenti stranieri che decidono di “aprire il mercato” in Italia; è dunque giusto sottolineare tale aspetto e soprattutto far conoscere alle aziende straniere, che operano in Italia, questa interpretazione, sempre ribadita dalla Suprema Corte.