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– di Mario Dusi.

Nel recente passato la Corte di Cassazione si è più volte espressa in ordine alla tematica relativa all’applicazione dell’articolo 96 (comma II c.p.c.), volendone delineare in modo sempre più preciso i contorni di applicabilità.

Recentemente, con ordinanza 21 giugno – 9 novembre 2017 – numero 26515, la Suprema Corte si è incentrata sulla valutazione delle regole della comune prudenza per agire in giudizio (articolo 96 c.p.c. comma II, appunto), le quali restano ovviamente campo di valutazione del Giudice di merito. Tale valutazione non può essere soggettiva ma va effettuata in stretta applicazione di meccanismi logico-giuridici, che rendano valutabile e verificabile la correttezza della motivazione in sentenza.

In tal senso l’ordinanza della Suprema Corte fa riferimento anche alla valutazione di comportamenti antecedenti al giudizio stesso (prodromici allo stesso), giungendo a valutare se la tesi giuridica proposta all’epoca dell’introduzione della domanda potesse apparire del tutto infondata e minoritaria (prima dell’inizio del giudizio) o anche se dalla stessa ricostruzione dei fatti, offerta dall’attore, emergesse la palese infondatezza della sua domanda.

Preme qui sottolineare come la condanna ex articolo 96 c.p.c. sia notoriamente un meccanismo processuale italiano (particolare) che può dare adito, nel caso di richiesta di riconoscimento della sentenza all’estero contenente tale statuizione, ad eccezioni fondate sull’ordine pubblico.

Nei paesi del mondo germanico (seguiti da questo studio) è stata recentemente emessa una sentenza della Corte Suprema (Bundesgerichtshof, IX Camera Civile del 22 giugno 2017) la quale, in occasione di una richiesta di riconoscimento di sentenza italiana, anche in punto di condanna ex articolo 96 c.p.c., ha avuto modo di riconoscere tale tipo di statuizione dichiarandola non contraria all’ordine pubblico tedesco; il tutto nonostante l’equiparazione (nei fatti) dell’istituto italico al concetto di stima forfettaria dell’ammontare della condanna, non prevedibile ante e nel corso del giudizio.

Detta sentenza è interessante, poiché effettivamente traccia dei paralleli fra il riconoscimento di sentenze con condanna ex articolo 96 c.p.c. ai punitive damages dei sistemi giuridici USA (tematica già trattata in precedenti articoli da questo studio), riconoscendo un parallelo con le sanzioni pecuniarie per abuso del processo, analogamente esistenti nel sistema di diritto tedesco e peraltro non incompatibili con l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Come si può evincere da quanto sopra lo spazio giuridico europeo si sviluppa sempre più in modo costante e conforme nei vari Paesi, dimostrando che i Giudici dei vari Stati Membri di fatto affinano modalità decisorie sempre più vicine ad una legge e ad un meccanismo unitario di tutta l’Unione.