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– di Simona Tempra.

Uno strumento che un qualunque Creditore (sia nazionale che internazionale) ha, per il recupero di un proprio credito, è il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata, di cui il suo debitore sia proprietario.

Questa particolare tipologia di esecuzione forzata presenta notevoli peculiarità quanto alle modalità di esecuzione, alle forme di pubblicità e agli effetti del pignoramento nei confronti del debitore proprietario della quota, della società e dei terzi.

La procedura esecutiva, dopo l’ottenimento di un titolo esecutivo (italiano o straniero) e la notifica del titolo e di un atto di precetto, in concreto, si svolge come segue:

  • Notifica del pignoramento al debitore e alla società (nella forma del pignoramento diretto presso il debitore);
  • deposito del pignoramento per l’iscrizione nel registro delle imprese, ove è iscritta la Società, in via telematica;
  • iscrizione a ruolo della procedura esecutiva – avanti il Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sua sede – entro 15 giorni da quando l’Ufficiale Giudiziario ha restituito gli atti;
  • deposito istanza di vendita, entro 45 giorni dalla notifica del pignoramento;
  • nomina del Custode: è utile inserire, nell’atto di pignoramento, l’istanza di nomina di un Custode da parte dell’Ufficiale Giudiziario;
  • iscrizione al registro imprese ove la società ha la sua sede della nomina del Custode;
  • notifica dell’ordinanza di fissazione dell’udienza per la vendita delle quote alla società: nessuna norma lo prevede ma, dal punto di vista pratico, tale adempimento potrebbe agevolare il raggiungimento di un eventuale accordo tra un terzo, la società e il debitore;
  • notifica dell’ordinanza di vendita alla società;
  • vendita e/o assegnazione della quota;
  • trascrizione del provvedimento di vendita e/o di assegnazione al registro delle imprese.

 

Gli effetti del pignoramento della quota

Con il pignoramento della quota di S.R.L. i diritti connessi alla partecipazione societaria passano in capo e devono essere gestiti dal Custode. E’ pertanto di fondamentale importanza che il creditore si attivi sin da subito chiedendo che venga nominato un soggetto terzo diverso dal debitore quale custode.

Il Custode nominato,  sarà quindi legittimato ad esercitare i diritti sociali, tra cui, il più rilevante è sicuramente il diritto di voto in assemblea.

Il pignoramento di quote è efficace ed opponibile nei confronti del debitore all’atto della notifica mentre è efficace ed opponibile nei confronti dei terzi, a seguito della sua iscrizione nel registro delle imprese.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 20170 del 18/08/2017, ha stabilito che: “in mancanza di un’apposita disciplina che regoli gli effetti del pignoramento di quota sociale, la norma applicabile è quella specificamente posta dall’art. 2914 c.c., che appunto regola gli effetti delle alienazioni nei confronti del creditore pignorante”.  Più precismente, la Suprema Corte, con la citata sentenza ha disposto che: “in tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della partecipazione va risolto applicando l’art. 2914, n. 1 c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all’iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile il terzo comma dell’art. 2740 cod. civ.”.

Con tale importante pronuncia la Suprema Corte, ha pertanto stabilito che, la disciplina degli effetti del pignoramento, prevale su quella della pubblicità commerciale, stabilendo un rilevante principio, in forza del quale l’acquirente di una quota di S.r.l., subisce gli effetti della espropriazione avviata successivamente all’acquisto, ma iscritta in epoca antecedente l’acquisto medesimo.

Il nostro Studio si occupa da tempo di questa modalità di esecuzione, soprattutto per i Clienti non italiani, ottenendo – nella maggior parte dei casi -degli accordi stragiudiziali a saldo e stralcio del credito azionato. Rimaniamo a disposizione per informazioni e approfondimenti.